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Sentenza

Sentenza n. 4741/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del diniego parziale sull’istanza di accesso contenuto nella determinazione 0364929/2025 del 28 novembre 2025 124/Ord. del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Giustizia amministrativa202515039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale sull'istanza di accesso relativa alla graduatoria finale di merito del 94° corso per Marescialli e ad ogni ulteriore documento utile a verificare la coerenza tra punteggi e assegnazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in vista dell'immissione in servizio al termine del 94° corso per Allievi Marescialli, aveva indicato come sedi regionali preferite, nell'ordine, Abruzzo, Lazio e Piemonte. È stato invece assegnato al Comando Regionale Piemonte - Valle d'Aosta e successivamente destinato al Gruppo di Asti. Ha quindi presentato un'istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo: la graduatoria finale nominativa con i punteggi; in subordine, i punteggi e le posizioni dei marescialli assegnati ai Comandi Regionali Abruzzo e Lazio; la propria posizione e il proprio punteggio; una circolare; una nota dell'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione; ogni ulteriore documento utile a verificare la coerenza tra punteggi e assegnazioni. L'Amministrazione ha accolto le richieste relative alla posizione e al punteggio del ricorrente, alla circolare e alla nota, ma ha negato la graduatoria e l'ulteriore documentazione, ritenendo che la domanda integrasse un controllo generalizzato sull'operato amministrativo. Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deducendo la sussistenza di un interesse concreto, attuale, qualificato e differenziato alla verifica della correttezza dell'assegnazione, anche in rapporto alla graduatoria di merito e alle sedi preferite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto che l'art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 attribuisca rilievo cogente alla graduatoria di merito nella prima assegnazione di sede, insieme alle direttive d'impiego delle Forze armate. Tale previsione radica nel militare un interesse qualificato ad accedere alla graduatoria per verificare la coerenza tra il proprio punteggio e le sedi assegnate, senza che ciò costituisca un controllo ispettivo generalizzato. Non è stato ritenuto decisivo che il ricorrente fosse stato assegnato a una delle tre regioni indicate, poiché si trattava della terza preferenza e permaneva l'interesse a verificare se avesse titolo, in base al punteggio, a una sede preferita. Neppure il carattere non vincolante delle preferenze o la prevalenza delle esigenze organiche dell'Amministrazione escludono l'interesse, poiché il criterio della graduatoria non può essere arbitrariamente sacrificato e deve essere bilanciato con le direttive d'impiego. È stata inoltre ribadita l'autonomia del diritto di accesso rispetto all'azione di annullamento: la mancata impugnazione dell'atto di assegnazione non elimina l'interesse, poiché l'ostensione può servire proprio a valutare consapevolmente la legittimità dell'atto e le eventuali iniziative difensive. Il ricorso è stato accolto quanto alla graduatoria finale nominativa, completa dei punteggi finali, con ordine alla Guardia di Finanza di esibirla entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata invece respinta per difetto di specificità la richiesta generica di ogni ulteriore documento utile. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale tutela una posizione di interesse qualificato e differenziato quando la conoscenza degli atti è funzionale alla verifica della propria posizione e alla valutazione di eventuali rimedi.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito è applicabile all'impugnazione del diniego, totale o parziale, di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.)

    Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna forza armata, tenuto conto della graduatoria di merito.

    La prima assegnazione deve tenere conto sia delle direttive d'impiego sia della graduatoria di merito; il richiamo alle esigenze organizzative non neutralizza né declassa il criterio della graduatoria.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il divieto di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione non impedisce l'accesso quando la richiesta è specificamente collegata alla verifica della posizione concreta dell'istante; nel caso concreto, la richiesta generica di ogni ulteriore documento è stata invece esclusa per indeterminatezza.

Massime di principio

  • Quando una disposizione normativa impone che la prima assegnazione di sede del militare tenga conto della graduatoria di merito, il militare destinatario di una sede non corrispondente alle preferenze prioritarie ha un interesse concreto, attuale, qualificato e differenziato ad accedere alla graduatoria e ai relativi punteggi per verificare la coerenza dell'assegnazione.
  • Il richiamo alle direttive d'impiego e alle esigenze organiche dell'Amministrazione non consente di rendere irrilevante il criterio della graduatoria di merito: l'Amministrazione deve operare un corretto bilanciamento tra i criteri e l'interessato può verificarne il rispetto mediante l'accesso.
  • Il diritto di accesso documentale è autonomo rispetto all'azione di annullamento e non presuppone la previa impugnazione dell'atto cui la documentazione si riferisce; l'accesso può essere esercitato proprio per acquisire gli elementi necessari a valutare la legittimità dell'atto e l'opportunità di proporre rimedi.
  • La richiesta di accesso può essere accolta quando individua documenti determinati e pertinenti alla posizione dell'istante, mentre è inammissibile per difetto di specificità la richiesta riferita genericamente a ogni ulteriore documento utile, senza delimitazione dell'oggetto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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