Sentenza del 04/07/2023 n. 18922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello della banca riconoscendo, oltre al capitale e a parte degli interessi, la rivalutazione monetaria e ulteriori interessi residui. L'Agenzia deduceva vizi di procedura e di diritto: errata applicazione del principio della non contestazione, mancata considerazione dell'art. 38-bis DPR 633/1972 in relazione ai termini per il computo degli interessi, insufficiente prova del maggior danno da svalutazione monetaria e mancato esame di fatti decisivi relativi a nesso causale e quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il primo motivo e ha accolto i terzi e quarto motivi (assorbito il secondo). Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato la causa alla stessa Corte di appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto errata l'applicazione del principio di non contestazione nel caso concreto e ha censurato la valutazione del maggior danno effettuata dal giudice d'appello, oltre alla mancata corretta applicazione delle norme sul computo degli interessi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La Corte rileva che il periodo intercorrente tra la richiesta di documenti e la loro consegna non deve essere computato ai fini degli interessi se superiore a 15 giorni; il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare tale norma nel calcolo degli interessi dovuti.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44
Norma rilevante per la determinazione del saggio degli interessi legali tributari; la Corte richiama che, nella materia tributaria, la disciplina speciale degli interessi prevale sulle regole civilistiche ordinarie.
Codice civile, art. 1224 comma 2
Principi sulla quantificazione del maggior danno per mora pecuniaria: la giurisprudenza di Cassazione riconosce che il maggior danno può essere determinato anche per presunzione secondo parametri economici, ma il ricorrente che chieda importi maggiori deve fornire prova concreta. La Corte ha richiamato tali criteri e censurato la decisione che si limitava a ragionamenti astratti sulla natura bancaria della resistente.
Codice civile, artt. 1124, 1282, 1284, 2697
Articoli richiamati in tema di allegazione e prova del danno e del credito; la Corte ha sottolineato l'onere di allegazione specifica del richiedente e la necessità di prova, soprattutto quando si pretende un maggior danno oltre la differenza presuntiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 36, 61
Norme processuali tributarie citate in relazione a questioni di competenza, termine e corretto esercizio delle eccezioni in primo e in secondo grado; la Corte ha valutato la correttezza dell'azione difensiva e dei motivi di gravame secondo le regole del processo tributario.
Codice di procedura civile, principio della non contestazione (giurisprudenza Cass.)
La Corte ricorda che il principio della non contestazione opera solo se la parte attrice ha allegato con chiarezza e specificità i fatti costitutivi tali da imporre alla controparte di contestarli; se la domanda originaria è generica e viene poi dettagliata in memoria, la non contestazione non può trovare applicazione.
Giurisprudenza Cassazione: Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499
Stabilisce i criteri per la determinazione in via presuntiva del maggior danno negli obblighi pecuniari e gli oneri probatori per il creditore/imprenditore che chieda un risarcimento superiore alla presunzione.
Giurisprudenza Cassazione: Sez. Un., 31 luglio 2007, n. 16871
Sottolinea la specialità della materia tributaria riguardo agli interessi moratori e che le norme speciali in materia tributaria prevalgono sulla disciplina civilistica ordinaria.
Giurisprudenza Cassazione: Sez. Un., 21 dicembre 2022, n. 37445
Chiarisce la giurisdizione competente per le domande autonome di risarcimento del danno da svalutazione monetaria: se il rimborso è stato spontaneamente eseguito, la domanda risarcitoria rientra nella giurisdizione ordinaria; ma nel contesto di un contenzioso tributario la questione consequenziale può restare davanti al giudice tributario purché collegata alla controversia principale.
Massime di principio
- Il principio della non contestazione richiede che la pretesa sia stata allegata in modo chiaro e dettagliato nell'atto introduttivo: modifiche o specificazioni offerte successivamente (es. in memoria) non producono l'effetto di esonerare la controparte dall'onere di contestare.
- Per ottenere la rivalutazione monetaria e un "maggior danno" oltre gli interessi moratori in materia tributaria il contribuente deve allegare e, se richiesto, provare elementi concreti che rendano plausibile il nesso causale e l'uso produttivo delle somme (per gli imprenditori: prova di ricorso al credito o di impieghi che sarebbero stati effettuati). La mera appartenenza alla categoria bancaria non è di per sé sufficiente.
- Nel calcolo degli interessi dovuti dalla pubblica amministrazione per ritardati rimborsi vanno considerate le norme speciali (es. art. 38-bis DPR 633/1972; art. 44 DPR 602/1973) che possono escludere dal computo periodi dovuti a richieste documentali: l'Amministrazione deve eccepire e far valere tali regole in modo tempestivo e motivato.
- Quando il rimborso è stato eseguito spontaneamente prima della decisione, la domanda autonoma di maggior danno può rientrare nella giurisdizione ordinaria; tuttavia, se la domanda di maggior danno è stata proposta nel contesto di un giudizio tributario come questione consequenziale al diritto al rimborso, il giudice tributario può esaminarla, sempre nel rispetto degli oneri probatori previsti.
- Proceduralmente, la parte che intende ottenere somme aggiuntive rispetto a quanto richiesto nell'atto introduttivo deve formulare sin da quel momento le allegazioni specifiche e dettagliate: altrimenti rischia che il giudice non tenga conto di argomentazioni sviluppate solo in corso di causa.
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