Cassazione Penale, Sentenza n. 12748/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro, sostenendo che la richiesta era stata inviata via PEC ma a un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi; il difensore ha inoltre dedotto che la certezza dell'identificazione del mittente (PEC del difensore) e l'autenticità della sottoscrizione sarebbero sufficienti, che la richiesta era pervenuta nei termini e che era stato tratto in inganno dall'indicazione sul sito del Tribunale di Venezia
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza del 02/08/2023 e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio. Ha ritenuto che, pur essendo di regola inammissibile la richiesta di riesame inoltrata a una PEC diversa da quelle indicate nel provvedimento del Direttore generale (art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020), opera l'eccezione secondo cui l'atto è comunque valido se, nonostante l'invio a PEC diversa, perviene alla cancelleria del tribunale competente entro il termine perentorio. Nel caso concreto la Corte ha inoltre tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (art. 240-bis disp. att. c.p.p.), per cui il termine di dieci giorni sarebbe scaduto il 1° settembre 2023: la richiesta è dunque risultata tempestiva e l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale del riesame è stata annullata
Norme richiamate
art. 24, comma 6-sexies, decreto-legge n. 137 del 2020
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a una PEC diversa da quella indicata dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi; norma di riferimento per l'obbligo di invio alle caselle PEC indicate dall'amministrazione centrale
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati (9 novembre 2020)
Elenca le caselle PEC autorizzate per la ricezione delle impugnazioni; la trasmissione a PEC non inclusa in tale elenco è di regola causa di inammissibilità, salvo che l'atto raggiunga comunque la cancelleria competente nei termini
art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce la sospensione dei termini processuali in periodo feriale in materia penale; applicata per estendere il termine di dieci giorni per la richiesta di riesame nel caso concreto
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento negativo: la disposizione non impone alla cancelleria un obbligo di trasmissione che sanerebbe la presentazione ad ufficio diverso; la data rilevante è quando l'atto perviene all'ufficio competente
Sezioni Unite, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Principio per cui, in tema di impugnazioni cautelari, se l'atto depositato presso ufficio diverso perviene comunque alla cancelleria competente entro il termine perentorio, lo scopo dell'atto è raggiunto e l'impugnazione non deve essere dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Di regola le richieste di riesame devono essere inviate alla casella PEC espressamente indicata nel provvedimento del Direttore generale; l'invio a diversa PEC espone al rischio di inammissibilità
- Eccezionalmente l'atto inviato a PEC diversa può essere considerato efficace se perviene alla cancelleria del tribunale competente entro il termine perentorio: la tempestività è criterio essenziale
- Nel calcolo dei termini per i riesami in periodo feriale occorre applicare la sospensione prevista dall'art. 240-bis disp. att.; verificare sempre se ricorrono eccezioni (reati di criminalità organizzata o rinuncia alla sospensione)
- La responsabilità di assicurare la corretta trasmissione e la tempestività dell'impugnazione grava sul ricorrente/difensore: la mera indicazione errata su siti o provvedimenti organizzativi locali non solleva dal rischio di inammissibilità, benché possa essere considerata nella valutazione di arrivo tempestivo dell'atto
- Buone pratiche: inviare la PEC anche alle caselle ufficiali indicate dal Direttore generale, conservare ricevute di avvenuta consegna (RICEVUTE PEC) e, se possibile, assicurare la ricezione diretta presso la cancelleria competente per minimizzare il rischio di perdita del termine
- In caso di dubbio sull'indirizzo PEC corretto, motivare tempestivamente l'invio e documentare eventuali circostanze oggettive (es. indicazioni fuorvianti sul sito) per favorire l'applicazione della regola che ammette l'atto se pervenuto entro il termine
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