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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42890/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Pubblico ministero impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra quattro sentenze di condanna (resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza, false dichiarazioni ai fini del patrocinio a spese dello Stato, atti persecutori). Il PM aveva censurato la motivazione come mera apparenza e tautologica, priva di riferimento ai concreti indici che comprovino l'unicità del disegno criminoso, osservando che la sola esistenza di una diagnosi psicopatologica (la cd. "doppia diagnosi" aggravata dall'abuso di alcol) non può di per sé dimostrare che i reati fossero programmati come parte di un unico progetto criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione dell'ordinanza illogica e insufficiente: il giudice dell'esecuzione non ha indicato gli indici concreti (contiguità cronologica, omogeneità dei reati, analoghe modalità esecutive, sistematicità, programmazione dei reati al momento del primo fatto) dai quali desumere l'unicità del disegno criminoso. Ha inoltre affermato che la mera diagnosi psicopatologica non può avere valore probatorio autonomo ai fini della continuazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame a diverso giudice dell'esecuzione, il quale dovrà attenersi ai principi di diritto richiamati ma resta libero nella valutazione finale.

Norme richiamate

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

    La Corte applica il principio che il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive analoghe, sistematicità, programmazione) e che la mera presenza di alcuni indici isolati o di una diagnosi psicopatologica non basta a provare un progetto criminoso unitario.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 3/7/2013

    Richiamata in relazione al principio che, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il rinvio deve avvenire con nomina di diverso giudice dell'esecuzione; ossia garanzia di un nuovo esame imparziale della questione.

Massime di principio

  • La mera diagnosi di disturbo psicopatologico o l'abuso di sostanze non costituiscono di per sè prova della continuità o dell'unicità di un disegno criminoso.
  • Per riconoscere la continuazione il giudice deve indicare e valutare concretamente gli indici: omogeneità dei reati e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità esecutive, sistematicità e programmazione dei comportamenti.
  • Ampio arco temporale tra i reati e marcata eterogeneità delle fattispecie costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della continuazione, salvo che non siano forniti chiari indici contrari.
  • La motivazione deve evitare affermazioni generiche o tautologiche: il giudice deve esplicitare quali elementi concreti hanno portato a ritenere l'esistenza di un unico progetto criminoso.
  • In caso di motivazione insufficiente la Cassazione può annullare l'atto e rinviare per nuovo esame (spesso a diverso giudice), il quale dovrà conformarsi ai principi di diritto richiamati ma resta libero nella valutazione dei fatti.
  • Anche in sede di esecuzione le regole probatorie e i criteri di valutazione della continuazione sono integrali rispetto al processo di cognizione: non è consentito un riconoscimento automatico senza analisi degli indici.

Testo integrale

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