Ordinanza n. 369/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Determinazione del Responsabile del Servizio Area 6 n. 329 del 05/05/2026, con la quale il Comune di Montignoso ha disposto l'affidamento della gestione temporanea dell'impianto sportivo comunale "Cittadella del Tennis – Cinquale" in favore dell'A.S.D. Tennis Club Ronchi Mare, conosciuta in data 06.05.26 accedendo all’albo pretorio del Comune di Montignoso; 2. del "Verbale di Valutazione Finale" della Commissione di valutazione del 30/04/2026, richiamato quale parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione, con cui è stata proposta l'aggiudicazione in favore della controinteressata. Tale atto non allegato alla determinazione e non presente sull’albo pretorio, è invece disponibile nell’area “determine” del Comune di Montignoso; - e per quanto occorrer possa di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: 3. della Determinazione del Responsabile del Servizio Area 6 n. 317 del 30/04/2026, nella parte in cui si è proceduto alla nomina di una Commissione di valutazione; 4. dell’Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui affidare la gestione temporanea dell’impianto sportivo comunale “CITTADELLA DEL TENNIS – CINQUALE”; 5. della Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 datata 30-03-2026 Oggetto: Indirizzi per l'affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale "Cittadella del tennis Cinquale" mediante procedura ad evidenza pubblica e linee di indirizzo per l'affidamento della gestione temporanea, nelle more della adozione del regolamento comunale degli impianti sportivi e dell'espletamento della gara; e per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto (convenzione) nelle more stipulato tra il Comune di Montignoso e l'A.S.D. Tennis Club Ronchi Mare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 del c.p.a.; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dell'A.S.D. Tennis Raffaelli a conseguire l'aggiudicazione della procedura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento della gestione temporanea dell'impianto sportivo comunale "Cittadella del Tennis – Cinquale" a un'altra associazione sportiva dilettantistica, unitamente agli atti della procedura e alla proposta di aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale con cui è stata affidata la gestione temporanea dell'impianto sportivo comunale a un'associazione concorrente, nonché il verbale di valutazione finale della commissione, la determinazione di nomina della commissione, l'avviso pubblico e la deliberazione della Giunta comunale recante gli indirizzi per l'affidamento in concessione e per la gestione temporanea dell'impianto. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata e l'accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure di legittimità né le eccezioni delle parti, rinviandone l'esame alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza esaminare nel merito le censure e le eccezioni. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse all'avvio della gestione dell'impianto sportivo, così da assicurarne la fruizione alla collettività e garantirne la corretta manutenzione. Ha inoltre rilevato che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, il danno della ricorrente, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere risarcito in forma specifica o per equivalente. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta in ragione del bilanciamento degli interessi e della possibilità di reintegrare il pregiudizio mediante risarcimento.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, ma non esaminato nella presente fase cautelare.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, ma non esaminato nella presente fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'interesse all'immediato avvio della gestione di un impianto sportivo pubblico può prevalere sull'interesse del concorrente all'immediata sospensione dell'affidamento quando l'avvio assicura la fruizione dell'impianto alla collettività e ne garantisce la corretta manutenzione.
- La possibilità che il pregiudizio subito dal ricorrente sia successivamente reintegrato in forma specifica o per equivalente può escludere la necessità di sospendere cautelarmente l'atto impugnato.
- Quando la valutazione cautelare non richiede la definizione immediata delle censure e delle eccezioni, il giudice può respingere la sospensione e rinviare l'approfondimento delle questioni alla trattazione pubblica del merito.
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