Ordinanza n. 287/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura il 31 marzo 2026, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Nell’ambito delle censure è stata contestata, in particolare, la sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare il provvedimento interdittivo antimafia e, più in generale, l’ambito di applicazione della documentazione antimafia. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto necessario approfondire nel giudizio di merito l’ambito di applicazione della documentazione antimafia, con particolare riguardo alla contestata sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare l’informazione interdittiva; le relative censure non sono state quindi definite nella fase cautelare. La sospensione è stata negata per l’insussistenza, allo stato, del periculum in mora, poiché non risultavano rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione suscettibili di produrre effetti dissolutori pregiudizievoli per il ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
adottata nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 92 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011
È la disposizione indicata quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia impugnata; la questione relativa all’ambito del potere prefettizio è stata riservata al merito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per mancanza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la questione relativa all’ambito di applicazione della documentazione antimafia e alla sussistenza di un potere officioso del Prefetto può essere riservata al giudizio di merito quando richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della tutela cautelare.
- La sospensione cautelare di un’informazione interdittiva antimafia richiede la dimostrazione del periculum in mora; tale requisito non sussiste, allo stato, quando non risultino rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione suscettibili di produrre effetti dissolutori concretamente pregiudizievoli.
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