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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01855/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ministero controricorrente, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti a tempo indeterminato di un ente pubblico soppresso, transitati nei ruoli del ministero in forza della disciplina speciale dettata per il trasferimento, avevano ottenuto in primo grado l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza; erano invece state respinte le domande di diverso inquadramento nell’Area III, fascia economica 7 o 6, in luogo della fascia 4 attribuita, nonché le domande dirette a includere nell’assegno personale riassorbibile varie voci economiche (indennità di funzione, buoni pasto, quota del premio di produttività, versamenti a previdenza complementare, premio annuale, controvalore di polizze assicurative). La Corte d’appello, decidendo sugli appelli contrapposti del ministero e dei lavoratori, ha riformato in parte la decisione e ha respinto le pretese dei dipendenti, individuando come normativa di riferimento la disciplina speciale del trasferimento e non l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 2112 c.c. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 c.c. per mancata disapplicazione del decreto interministeriale che aveva approvato la tabella di corrispondenza per l’inquadramento; 2) violazione delle stesse norme e della disciplina speciale per il mancato pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio; 3) violazione di altre norme sull’inquadramento e sull’anzianità, ritenute non applicabili alla fattispecie; 4) violazione dell’art. 2112 c.c. in relazione al mancato inserimento di tutte le voci retributive nell’assegno ad personam; 5) omesso esame della fissità e continuità delle indennità e dei premi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che la fattispecie era regolata dalla disciplina speciale di trasferimento, che l’anzianità pregressa non è autonomamente azionabile per ottenere un miglior inquadramento o una ricostruzione di carriera, ma va salvaguardata solo nei suoi eventuali effetti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore, e che i motivi sul trattamento accessorio e sulla contrattazione aziendale erano generici, devolvendo in modo inammissibile alla Corte un nuovo esame del merito e delle risultanze probatorie.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    primo, secondo, terzo e quarto motivo

    La denuncia di violazione di legge richiede una specifica e puntuale individuazione delle norme violate e di argomentazioni idonee a mostrare il contrasto tra la decisione impugnata e le norme regolatrici della fattispecie; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per contestare, sotto veste formale, una diversa valutazione del merito o la motivazione ritenuta insufficiente.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Non è la disciplina applicabile alla fattispecie di trasferimento conseguente alla soppressione dell’ente, poiché opera la normativa speciale del d.l. n. 78/2010.

  • art. 2112 c.c.

    primo, secondo e quarto motivo

    Non consente, nel caso esaminato, di fondare un autonomo diritto al miglior inquadramento o alla ricostruzione di carriera; tutela i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non mere aspettative.

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010

    Costituisce la disciplina speciale applicabile al trasferimento del personale dell’ente soppresso nei ruoli del ministero e garantisce la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale e accessorio avente carattere di fissità e continuità.

  • art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011

    richiamato dalla Corte territoriale

    È menzionato quale ulteriore riferimento normativo nella disciplina del trasferimento del personale.

  • art. 202 d.P.R. n. 3/1957

    È evocato dai ricorrenti come disposizione non applicabile alla fattispecie.

  • art. 3, comma 576, L. n. 537/1993

    È evocato dai ricorrenti come disposizione non applicabile alla fattispecie.

  • art. 1, comma 226, L. n. 266/2005

    È evocato dai ricorrenti come disposizione non applicabile alla fattispecie.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio, richiamata dalla norma speciale, è tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Il trattamento accessorio è correlato alla performance individuale, organizzativa o a condizioni particolari di svolgimento della prestazione.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    La violazione della contrattazione collettiva aziendale o integrativa può essere dedotta solo indicando i canoni ermeneutici violati e le ragioni della violazione, non limitandosi a prospettare una diversa lettura del testo contrattuale.

  • d.l. n. 83/2012

    motivazione sul quinto motivo

    Le doglianze che denunciano insufficienza della motivazione non sono più scrutinabili secondo il previgente parametro dell’insufficienza motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali, deve darsi atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata nel dispositivo

    Ha modificato la disciplina del contributo unificato richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda il transito di personale di un ente soppresso nei ruoli di un’amministrazione pubblica, occorre applicare la disciplina speciale che regola quel trasferimento, non le regole generali del trasferimento d’azienda o dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, se incompatibili o non richiamate.
  • L’anzianità di servizio maturata presso il precedente ente non configura, di per sé, un diritto autonomo del lavoratore opponibile al nuovo datore pubblico per ottenere un miglior inquadramento o una ricostruzione di carriera; essa è tutelata solo nei limiti in cui incida su diritti o trattamenti economici già consolidati.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la salvaguardia del trattamento economico nel passaggio ad altra amministrazione riguarda il mantenimento del trattamento fondamentale e di quello accessorio che presenti carattere di fissità e continuità, ma resta necessario verificare se la singola voce abbia effettiva natura retributiva e sia certa nell’an e nel quantum.
  • La censura in cassazione per violazione di legge o per omesso esame non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, delle prove o delle clausole contrattuali; è necessario indicare in modo specifico la norma violata, il canone interpretativo disatteso e la concreta ricaduta dell’errore nella decisione impugnata.
  • La violazione di contratti collettivi aziendali o integrativi non è sindacabile in cassazione come violazione di legge nei medesimi termini dei contratti collettivi nazionali; occorre dedurre puntualmente la violazione delle regole ermeneutiche e non una diversa lettura del contenuto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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