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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36405/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

La pronuncia non decide il merito della controversia originaria, ma riguarda un procedimento di correzione di errore materiale aperto d'ufficio in relazione a una precedente ordinanza della Corte che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario. Nell'ordinanza da correggere, dopo aver dato atto che contro il ricorso originario erano stati proposti due controricorsi, uno di una persona fisica e uno di una società, il testo conteneva però un'incongruenza: in un passaggio della motivazione menzionava solo la persona fisica come resistente e, nel dispositivo sulle spese, disponeva la condanna alle spese in favore della sola controricorrente, anziché di entrambe le parti resistenti. Il procedimento di correzione è stato quindi avviato d'ufficio ai sensi dell'art. 288 c.p.c.; non sono state depositate memorie e il Pubblico Ministero non ha concluso. Il collegio ha rilevato che l'errore era meramente materiale e risultava evidente dal contesto dell'ordinanza, che aveva già indicato nella parte iniziale la presenza di due controricorsi. La Corte ha pertanto corretto il provvedimento originario sostituendo l'indicazione della sola persona fisica con quella di entrambi i controricorrenti e modificando il dispositivo sulle spese nel senso che la condanna dovesse essere pronunciata in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

La decisione

La Corte ha accolto il procedimento di correzione d'ufficio e ha ordinato la rettifica dell'ordinanza n. 21498 del 2022 nei punti indicati: a pagina 4, primo rigo, le parole relative al solo controricorrente sono state sostituite con l'indicazione di entrambi i controricorrenti; nel dispositivo, la formula sulle spese è stata corretta da "in favore della controricorrente" a "in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti". È stato inoltre disposto che la cancelleria annoti la correzione sull'ordinanza originaria.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del procedimento di correzione previa comunicazione alle parti.

  • art. 288 c.p.c.

    È la base normativa per la correzione d'ufficio degli errori materiali contenuti nel provvedimento giudiziale.

Massime di principio

  • L'errore materiale è emendabile d'ufficio quando dal testo del provvedimento emerga in modo evidente la discrepanza tra la volontà decisoria espressa e la sua trascrizione formale.
  • La correzione può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo, quando l'inesattezza testuale incida sulla corretta individuazione delle parti o sul regolamento delle spese.
  • La rettifica ex art. 288 c.p.c. non comporta una nuova decisione sul merito, ma solo l'allineamento del testo del provvedimento a quanto già desumibile dal suo contenuto complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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