Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05779/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione degli obblighi di assistenza in caso di sinistro stradale. Il ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 61 n. 2 c.p. e 189, commi 1 e 6, cod. strad., sostenendo che il lieve danno alla persona offesa non richiedesse un'immediata assistenza e che l'imputato si sarebbe allontanato solo dopo aver verificato l'assenza di bisogno; 2) vizi di legge e motivazione sull'elemento soggettivo del reato; 3) vizi sul trattamento sanzionatorio; 4) omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e privi di adeguato confronto con la motivazione d'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non conformi ai requisiti del ricorso per cassazione, perché non criticavano specificamente la motivazione della sentenza impugnata e miravano in realtà a una rivalutazione del fatto. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e corretto: l'imputato si era allontanato volontariamente e immediatamente dal luogo del sinistro senza avvicinarsi alla persona offesa, sicché la pretesa lieve entità dei danni non escludeva l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza. Sul trattamento sanzionatorio, la pena era stata determinata nel minimo edittale e la censura era generica. Quanto all'art. 131-bis c.p., il diniego era giustificato dalla gravità della condotta e dall'entità dei danni subiti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato dalla difesa come norma di riferimento in relazione alla contestazione sulla responsabilità, ma la Corte non accoglie la censura e ritiene il motivo non consentito in cassazione.

  • art. 189, commi 1 e 6, cod. strad.

    La Corte ribadisce l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di sinistro; l'allontanamento volontario e immediato integra la violazione contestata.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato per valutare il trattamento sanzionatorio e il giudizio di particolare tenuità del fatto; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il beneficio è escluso per la gravità della condotta e dei danni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 189 cod. strad.

    Disciplinando l'obbligo di arrestarsi e di prestare assistenza dopo un sinistro, è posto a base della conferma della responsabilità.

  • art. 56 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, né una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare specifiche ragioni di diritto e correlati riferimenti alla decisione censurata; in difetto, è inammissibile.
  • Nel reato di fuga o omissione di soccorso dopo sinistro, la pretesa lieve entità del danno non esclude l'obbligo di fermarsi e attivarsi, se l'agente si allontana volontariamente senza verificare le condizioni della persona offesa.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va riconosciuta solo all'esito di una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la gravità della condotta e dei pregiudizi arrecati possono giustificarne il diniego.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.