Sentenza n. 1700/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1578/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1578/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagargli l’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, per complessivi euro 1.694,49, oltre interessi legali dal sorgere del credito fino al soddisfo. Deduceva l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiedeva l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato e il ricorrente non ha contestato tale circostanza. Il sopravvenuto adempimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha adempiuto solo nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari della parte ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora in caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa richiesta non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto adempimento.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- L’avvenuto adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza e non contestato dal ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- Il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione rende non necessarie la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora richieste per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
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