Ordinanza n. 3326/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e ha formulato una domanda cautelare incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Dal testo non emergono né il contenuto del provvedimento impugnato né gli specifici motivi di illegittimità dedotti. Il pregiudizio prospettato è descritto come principalmente economico e, per gli aspetti più strettamente giuridici, comunque riparabile successivamente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il pregiudizio dedotto, essendo principalmente economico e comunque riparabile ex post quanto ai profili giuridici, potesse essere adeguatamente fronteggiato senza concedere una sospensione sostanziale del provvedimento, mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini processuali, fissando l'udienza di merito al 18 novembre 2026. Non è stata adottata una misura cautelare sospensiva ulteriore. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
può fissare l'udienza di merito alla prima udienza utile successiva alla scadenza del termine di cui al comma 5
Quando il pregiudizio cautelare è principalmente economico o comunque riparabile e non richiede una sospensione immediata, il giudice può accordare tutela mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza adottare ulteriori misure cautelari sostanziali.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare è principalmente economico o comunque riparabile ex post, il giudice amministrativo può ritenere sufficiente la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale alla concessione di una sospensione sostanziale dell'atto, ma consiste nella definizione accelerata della trattazione del merito.
Come è indicizzato
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