Cassazione Penale, Ordinanza n. 34227/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza del 30 settembre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che ha condannato due di loro per oltraggio a pubblico ufficiale e il terzo per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il primo motivo denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità. Il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La vicenda riguardava frasi offensive pronunciate in presenza di più persone, ripetuti spintoni a un pubblico ufficiale diretti a consentire l'ingresso in un alloggio nel quale era in corso un'attività di polizia, nonché la rottura di un tergicristallo e di un lunotto di un'autovettura della polizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, perché riproponeva censure già formulate in appello e superate da una motivazione non manifestamente illogica: la Corte territoriale aveva spiegato la natura offensiva delle frasi e la loro pronuncia in presenza di più persone, la qualificazione degli spintoni come violenza funzionalmente diretta a ottenere l'ingresso nell'alloggio e la sussistenza del danneggiamento. Il secondo motivo è stato giudicato oltremodo generico e manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato facendo riferimento alla gravità dei fatti, alla pervicacia, all'intensità del dolo e ai precedenti penali di ciascun ricorrente; tale motivazione è stata ritenuta congrua e non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Il testo trasmesso non riporta per esteso la parte finale del dispositivo, ma dà conto dell'inammissibilità e delle relative statuizioni.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
quanto al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. la Corte territoriale ha spiegato la ragione per cui i ripetuti spintoni inferti a un pubblico ufficiale debbano essere qualificati come esercizio di violenza, e come detta condotta fosse funzionalmente e teleologicamente diretta ad ottenere il risultato di entrare nell'alloggio ove era in corso un'attività di polizia
La violenza rilevante ai fini della resistenza è integrata dai ripetuti spintoni al pubblico ufficiale quando la condotta è diretta a impedire o condizionare l'attività istituzionale, nel caso concreto allo scopo di entrare nell'alloggio.
art. 341-bis c.p.
la Corte territoriale ha spiegato la ragione per cui le frasi pronunciate da Vito Cascio e Julian Hazizllari abbiano intrinseca connotazione offensiva e risultino offensive dell'onore dei pubblici ufficiali e del prestigio della PA e hanno altresì motivato sulle ragioni per cui dette offese sono state formulate in presenza di più persone
La decisione ritiene sufficiente la motivazione che individua la portata offensiva delle espressioni rivolte ai pubblici ufficiali e dà conto della loro pronuncia in presenza di più persone.
art. 635 c.p.
parimenti, la sentenza ha spiegato la ragione per cui la rottura di un tergicristallo e di un lunotto di auto della polizia debba essere qualificata come danneggiamento
La rottura di parti di un'autovettura della polizia, quali un tergicristallo e un lunotto, è stata ritenuta condotta riconducibile al danneggiamento.
art. 62-bis c.p.
la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha negato il riconoscimento di dette attenuanti valorizzando elementi pertinenti, richiamando la gravità dei fatti, la pervicacia e l'intensità del dolo e ha rimarcato che ciascuno dei tre ricorrenti ha precedenti penali
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato, con motivazione congrua, sulla gravità dei fatti, sulla pervicacia e intensità del dolo e sui precedenti penali degli imputati.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Dichiarato inammissibile il ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la loro colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza e genericità il motivo che si limita a riproporre censure già formulate in appello, quando la sentenza impugnata le abbia affrontate con motivazione non manifestamente illogica.
- La motivazione sulla sussistenza dell'oltraggio può ritenersi adeguata quando individua la portata offensiva delle espressioni rivolte ai pubblici ufficiali e dà conto della loro pronuncia in presenza di più persone.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, i ripetuti spintoni possono essere qualificati come violenza quando risultino funzionalmente diretti a conseguire un risultato che interferisce con l'attività di polizia.
- Il giudizio di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica basata su elementi pertinenti, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La gravità dei fatti, la pervicacia, l'intensità del dolo e i precedenti penali possono essere valorizzati congiuntamente per negare le attenuanti generiche.
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