L.R. Puglia 5/2025
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 30 aprile 2025, n. 5 aggiorna la disciplina della scheda elettorale e delle modalità di voto per le elezioni regionali, riscrivendo l’art. 7 della l.r. 2/2005. Definisce voto per Presidente, lista collegata, preferenze di genere e casi di validità/nullità del voto. Nessun onere finanziario.
Modifiche alle regole della scheda elettorale e del voto per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale pugliese
Modifiche alla disciplina del voto per le elezioni regionali pugliesi
La legge regionale Puglia 30 aprile 2025, n. 5 interviene sulla legge elettorale regionale del 2005, riscrivendo le regole sulla scheda elettorale e sulle modalità di espressione del voto per il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Puglia.
Scheda elettorale e struttura del voto
La scheda per l’elezione del Presidente coincide con quella utilizzata per l’elezione del Consiglio regionale. Essa riporta:
- i nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente in un apposito rettangolo;
- i contrassegni delle liste o coalizioni collegate al candidato Presidente, disposti secondo l’ordine del sorteggio;
- due righe tratteggiate accanto a ciascun contrassegno per l’espressione delle preferenze.
L’elettore può esprimere il voto con un unico segno a favore di:
- un candidato Presidente e una delle liste a lui collegate;
- soltanto una lista, nel qual caso il voto si intende automaticamente espresso anche per il candidato Presidente collegato.
Voto disgiunto e preferenze
La legge disciplina anche il voto disgiunto e le preferenze per i candidati consiglieri.
- L’elettore può votare per un candidato Presidente anche non collegato alla lista prescelta, segnando il relativo rettangolo.
- Può esprimere una o due preferenze per i candidati della lista votata, indicando cognome oppure nome e cognome sulle righe accanto al contrassegno.
- Se le preferenze sono due, devono riguardare candidati di sesso diverso; in caso contrario, la seconda preferenza è nulla.
Regole di validità del voto e casi particolari
La norma precisa come attribuire il voto in ipotesi di irregolarità o compresenza di segni sulla scheda.
- Se un candidato consigliere ha due cognomi, l’elettore può indicarne uno solo, salvo casi di possibile confusione con altri candidati della stessa lista, nei quali occorre l’indicazione completa.
- In caso di discordanza tra voto di lista e preferenze, il voto è attribuito alla lista, ai candidati preferiti e al Presidente collegato, se non espressamente votato.
- Se i candidati consiglieri non sono indicati con sufficiente chiarezza, resta valido il voto di lista, se espresso, e il voto al Presidente collegato, se non espresso in modo autonomo.
- Se non è barrato alcun contrassegno di lista ma sono espresse preferenze per uno o due candidati di una medesima lista, si considera votata la lista di appartenenza e il relativo Presidente collegato, se non votato espressamente.
- Se sono segnati più contrassegni di lista ma le preferenze riguardano candidati appartenenti a una sola di esse, il voto si attribuisce a quella lista e al Presidente collegato, se non votato espressamente.
- Se l’elettore vota un candidato Presidente e indica preferenze per più liste collegate a quel candidato, resta valido solo il voto al Presidente e sono nulli i voti di lista.
Attuazione e profili finanziari
Il modello di scheda elettorale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le indicazioni della legge. La legge contiene inoltre una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e utilità applicativa
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è applicabile come modifica della disciplina elettorale regionale. Non contiene una limitazione temporale propria né un regime transitorio specifico. Non risulta obsoleta, poiché introduce regole tuttora rilevanti per la consultazione elettorale regionale.
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