Cassazione Penale, Sentenza n. 3925/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il foglio di via fosse illegittimo per mancata applicazione del principio consolidato secondo il quale il provvedimento deve contenere entrambe le prescrizioni (divieto di ritorno e ordine di rientro nel luogo di residenza). La Corte territoriale non aveva applicato correttamente tale principio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caligari era stato condannato per la violazione dell'ordine di allontanamento (foglio di via obbligatorio n. 001958 emesso il 05/09/2017 e notificato il 12/09/2017) ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011, per essere rientrato nei comuni indicati nelle date del 2019 (Talamona 17/04/2019, Morbegno 18/05/2019, Cosio Valtellino 12/05/2019). In ricorso, il difensore ha contestato la legittimità del foglio di via per mancanza dell'esplicita "ordine di rientro nel comune di residenza" (prescrizione che, secondo la giurisprudenza, è imprescindibile insieme al divieto di ritorno) e ha altresì sollevato dubbi sulla residenza del prevenuto (possibili cancellazioni anagrafiche e assenza di fissa dimora), con la conseguente inapplicabilità della misura.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (foglio di via obbligatorio)
Il foglio di via obbligatorio richiede, per la sua legittimità, la prescrizione combinata del divieto di ritorno nel Comune e dell'ordine di rientro nel luogo di residenza; la mancanza di una di queste prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento e l'insussistenza del reato contestato.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato nel capo d'imputazione in relazione alla continuazione; non incide sul principio fondamentale relativo alla legittimità del foglio di via che è questione di validità del provvedimento amministrativo.
Cass. Sez. 1, n. 36653/2019
Giurisprudenza consolidata secondo cui le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; la mancanza di una di esse determina l'illegittimità del provvedimento e la conseguente insussistenza del reato.
Cass. Sez. 1, n. 11645/2020
Conferma il principio secondo cui la mancanza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza rende illegittimo il foglio di via e impedisce la configurabilità del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- Perché il foglio di via obbligatorio sia legittimo deve contenere entrambe le prescrizioni: il divieto di ritorno nel Comune indicato e l'ordine esplicito di fare rientro nel luogo di residenza; l'assenza di una di esse ne compromette la validità.
- Il giudice penale può sindacare la legittimità dell'atto amministrativo di prevenzione (foglio di via) e, se lo ritiene illegittimo, disapplicarlo con conseguente esclusione della fattispecie penale ad esso connessa.
- In presenza di dubbi sulla residenza dell'interessato (es. cancellazioni anagrafiche, assenza di fissa dimora), l'autorità che emette il foglio di via deve verificare adeguatamente la situazione anagrafica; l'eventuale insufficiente accertamento può rendere il provvedimento invalido.
- Se il provvedimento amministrativo è formulato in modo ambiguo o omissivo rispetto alle prescrizioni richieste dalla giurisprudenza, la difesa può ottenere l'annullamento penale per insussistenza del fatto.
- In fase di impugnazione, anche il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento della condanna se riconosce l'illegittimità del provvedimento amministrativo su cui si fonda l'accusa.
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