Cassazione Penale, Sentenza n. 30643/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per omesso esame delle conclusioni scritte trasmesse dal difensore tramite PEC (ricevuta 16-10-2023), mentre la Corte avrebbe considerato pervenute solo le conclusioni del Procuratore Generale; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/1990), in relazione ai quantitativi rinvenuti e alla natura di microspaccio delle condotte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che l'omesso esame delle conclusioni difensive non integri automaticamente nullità quando le conclusioni inviate non contengano un autonomo contenuto argomentativo rispetto ai motivi di appello; la sentenza impugnata si è confrontata comunque con tutti i temi dell'appello. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la normativa e la giurisprudenza impongono una valutazione complessiva degli indici di lieve entità: la Corte di appello ha correttamente valorizzato la consistenza dello stupefacente (con confezionamento possibile di 1179 dosi di hashish, 261 di marijuana e 55 di cocaina), l'eterogeneità delle sostanze, la natura non occasionale dell'attività (ritrovamento in perquisizione domiciliare relativa a un'ordinanza cautelare per droga) e la prosecuzione dell'attività anche durante il regime di custodia domiciliare. Tali elementi impedivano il riconoscimento della lieve entità. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; confermata la condanna di merito (pena e multa) già pronunciata in primo grado e in appello.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Art. 73 comma 1 e 4: fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti; comma 5: causa di non punibilità per lieve entità va applicata solo dopo una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli indici previsti, considerando quantità, natura delle sostanze, modalità di azione, frequenza, rete e capacità di rifornimento; gli indici possono compensarsi e non vanno valutati isolatamente.
Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23-bis, convertito con legge n. 176 del 2020
art. 23-bis DL 137/2020 c. 1 (invio atti via PEC)
Le conclusioni inviate via PEC dalla difesa devono essere valutate; tuttavia l'omesso esame delle stesse integra nullità solo se esse contengano un autonomo e significativo contenuto argomentativo che eserciti effettivamente il diritto di difesa.
Codice di procedura penale
art. 178 comma 1 lett. c) e art. 616
Art. 178(1)(c): disciplina delle nullità generali di regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato; la corte ha precisato che non ogni omissione comporta nullità. Art. 616: principio che il ricorrente soccombente è tenuto alle spese del procedimento di cassazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo)
sent. Sez. Un. n. 51063/2018
Criterio orientativo: per valutare la lieve entità è necessaria una valutazione complessiva e unitaria degli indici, rifiutando letture meramente numeriche o isolate; gli indici possono bilanciarsi tra loro ma la valutazione resta di merito e non sindacabile in cassazione salvo illogicità.
Massime di principio
- Per far valere l'omesso esame di conclusioni inviate via PEC è necessario che tali conclusioni contengano un autonomo e significativo contenuto argomentativo; conclusioni meramente ripetitive dei motivi di appello difficilmente producono nullità.
- La causa di non punibilità per lieve entità ex art. 73(5) DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici: quantità, tipo di sostanza, eterogeneità, frequenza dell'attività, rete di rifornimento, numero di assuntori e modalità organizzative.
- Non è sufficiente fare leva solo sul limitato quantitativo sequestrato: se emergono elementi che indicano capacità di rifornimento, pluralità di consumatori o comportamento non occasionale, la lieve entità sarà esclusa.
- In sede di cassazione la critica che si limiti a proporre una diversa valutazione di merito senza dimostrare illogicità o contraddizione della motivazione è destinata a essere respinta.
- Per preservare efficacemente i diritti della difesa, gli atti difensivi inviati telematicamente devono essere chiari, specifici e contenere argomentazioni autonome rispetto ai motivi già richiamati in appello.
- Se si intende ottenere il riconoscimento della lieve entità, è utile documentare elementi oggettivi di sporadicità e assenza di organizzazione (assenza di dosi confezionate in numero consistente, assenza di contatti e scambi ripetuti, mancata prova di rete di clienti).
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