Sentenza n. 485/2026 - Palermo, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.: - della nota assunta al protocollo generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al n. 0014604 del 17.09.2025, avente ad oggetto: "Rif. 0027794/2025 - RICHIESTA DI ACCESSO ATTI", trasmessa a mezzo p.e.c., in data 17.09.2025, nella parte in cui il Comune di Palma di Montechiaro ha parzialmente negato l'accesso agli atti richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con istanza di accesso del 09.09.2025; - della nota protocollo n. 248 del 16.09.2025, avente ad oggetto: "riscontro istanza di accesso agli atti (nota prot. n. 14044 del 09.09.2025)", con cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti ha negato l'accesso agli atti richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con istanza di accesso del 09.09.2025; - della nota assunta al protocollo generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al n. 0014602 del 17.09.2025, avente ad oggetto: "PROT. N. 0000860/2025-ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI - NOTA PROT. N. 824/2025", con cui la società Palma Ambiente s.r.l. ha negato l'accesso agli atti richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con istanza di accesso del 09.09.2025 il cui contenuto verrà appresso precisato; nonché per l'emanazione nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, della Palma Ambiente s.r.l. di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'Amministrazione odierna ricorrente con l'istanza di accesso sopra indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi, totale o parziale, opposti alla richiesta di accesso documentale del 9 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (enti e società detentori degli atti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il parziale diniego del Comune di Palma di Montechiaro e i dinieghi del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e di Palma Ambiente S.r.l. alla richiesta di accesso documentale presentata il 9 settembre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. L'istanza riguardava la documentazione dalla quale potesse risultare se un determinato soggetto fosse titolare di incarichi presso il Comune, il Consorzio e la società, o conferiti dagli stessi. L'interesse concreto e attuale era stato motivato con riferimento a un giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso dal controinteressato dinanzi al Tribunale di Agrigento, avente a oggetto l'annullamento e la disapplicazione di atti amministrativi relativi alla nomina del nuovo Segretario del Libero Consorzio. Nel corso del giudizio, le amministrazioni e la società hanno trasmesso alla ricorrente, in data 14 ottobre 2025, i relativi riscontri alla richiesta di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa ostensiva era stata pienamente soddisfatta mediante la trasmissione dei tre riscontri documentali depositati dalla ricorrente. Le spese sono state poste, in solido, a carico del Comune, del Consorzio e della società secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto responsabili del tardivo riscontro alla richiesta di accesso, e liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
copia della documentazione dalla quale possa evincersi che il Dott. Ambrosia è attualmente titolare di incarichi presso gli enti di indirizzo (Comune di Palma di Montechiaro, Consorzio Tre Sorgenti e Palma Ambiente s.r.l.) o conferiti dagli stessi
La richiesta è stata qualificata come istanza di accesso procedimentale fondata su un interesse concreto e attuale, collegato a una controversia giudiziaria.
art. 116, comma 1, c.p.a.
È stato utilizzato quale fondamento processuale del ricorso avverso i dinieghi o i parziali dinieghi di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 700 c.p.c.
l’annullamento e la disapplicazione della sequela di atti amministrativi finalizzati al procedimento di nomina del nuovo Segretario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il giudizio cautelare civile promosso dal controinteressato è stato indicato quale ragione dell'interesse concreto e attuale all'accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la trasmissione dei documenti richiesti nel corso del processo, ove realizzi integralmente la pretesa ostensiva, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione o il soggetto detentore dei documenti soddisfa tardivamente la richiesta di accesso durante il giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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