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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26719/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto gie0 detenuto, poi provvisoriamente ammesso all'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, che aveva chiesto la liberazione anticipata per il periodo 22/01/2023-22/01/2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza; il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo, aveva dichiarato non luogo a provvedere perché, nel frattempo, la pena era stata interamente espiata. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen., sostenendo di avere interesse a impugnare poiché, se non contestato il diniego, la parte di decisione reiettiva sarebbe divenuta definitiva e gli avrebbe precluso di far valere in futuro un periodo di detenzione scontato in eccesso, con possibile formazione di un credito di pena. Il Procuratore generale chiedeva l'inammissibilite0 del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza, osservando che manca un interesse specifico e concreto a impugnare il diniego della liberazione anticipata quando, nelle more del procedimento, il condannato sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, a pena espiata, non puf2 fondarsi l'interesse sul mero eventuale credito di pena derivante da una futura ed eventuale riduzione, anche perché la fungibilite0 ex art. 657, comma 4, c.p.p. non opera per un reato non ancora commesso. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilite0, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la violazione di legge era invocata come motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse a impugnare e quindi inammissibile il ricorso

  • art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354

    la liberazione anticipata presuppone, in via generale, che sia in corso l'espiazione della pena; se la pena e8 stata interamente espiata, l'istanza diviene inammissibile per difetto di utilite0 concreta

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    la fungibilite0 in sede esecutiva non puf2 essere utilizzata per un reato non ancora commesso, sicché il preteso credito di pena non fonda l'interesse all'impugnazione

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato solo come titolo dell'affidamento in prova terapeutico di cui il condannato era stato ammesso in via provvisoria

  • art. 69-bis ord. pen.

    richiamato nel riepilogo giurisprudenziale come contesto procedimentale della liberazione anticipata

  • art. 314 c.p.p.

    richiamato nel ragionamento sul diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, per ribadire che l'ingiustizia della detenzione va collegata a un errore dell'autorite0 procedente e alla mancanza di colpa dell'interessato

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    richiamato per l'annotazione di anonimizzazione in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    richiamato per il principio secondo cui l'indennizzo non spetta se il ritardo o la detenzione sono stati determinati da dolo o colpa grave dell'interessato

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere avverso il diniego della liberazione anticipata richiede un'utilite0 concreta e attuale; se, nelle more del procedimento, la pena e8 stata integralmente espiata e il soggetto e8 stato liberato, tale interesse normalmente viene meno.
  • La mera prospettazione di un eventuale credito di pena non basta a fondare l'interesse all'impugnazione, quando la riduzione richiesta non sia pif9 spendibile in sede esecutiva per un titolo futuro o per un reato non ancora commesso.
  • La liberazione anticipata presuppone di regola la pendenza dell'esecuzione della pena e una concreta finalite0 rieducativa; cessata l'esecuzione, viene meno il presupposto funzionale del beneficio.
  • L'ammissibilite0 dell'istanza o del ricorso va verificata tenendo conto delle modalite0 della fase esecutiva: il beneficio puf2 essere scrutinato anche in presenza di forme alternative di esecuzione, ma non quando la pena sia ormai totalmente espiata.
  • Nel valutare pretese connesse all'esecuzione della pena e alle eventuali conseguenze indennitarie, occorre distinguere tra ingiustizia derivante da errore dell'autorite0 procedente e difformite0 originata da vicende successive discrezionali o da condotte del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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