Sentenza n. 16533/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della determinazione di diniego, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del regolamento regionale n. 10/2014, dell’istanza di ampliamento/rettifica della concessione demaniale presentata dal sig. Francesco Franzese, per un’area ubicata nel Comune di Fiumicino (RM), via del Lago di Traiano, snc, 00054 - Procedimento EQ-867, notificata il 22 ottobre 2018, e di ogni atto presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di ampliamento/rettifica della concessione demaniale relativa a un’area nel Comune di Fiumicino
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di una concessione rilasciata il 15 settembre 2009 per l’uso esclusivo dell’area su cui insiste il chiosco, ha impugnato il diniego notificato il 22 ottobre 2018, deducendo con un unico motivo eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, inesistenza del presupposto di fatto e contraddittorietà tra atti. In seguito ha dichiarato che il ricorso era stato depositato due volte per errore materiale e ne ha chiesto la cancellazione, poiché identico a quello iscritto al R.G. 672/2019.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del ne bis in idem, rilevando che il giudizio era identico a quello già instaurato tra le stesse parti, relativo allo stesso provvedimento e fondato sui medesimi elementi identificativi dell’azione. Il giudizio duplicato era stato definito con decreto di perenzione nel 2024; la dichiarata duplicazione non consentiva comunque una seconda pronuncia sulla medesima controversia. Il Collegio ha inoltre ravvisato la carenza originaria di interesse ad agire, desumendola dalla richiesta dello stesso ricorrente di cancellare il ricorso perché inserito per errore. Il motivo sostanziale contro il diniego non è stato esaminato. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Giova ricordare che anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a., poiché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire la inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati.
Il principio del ne bis in idem si applica anche al processo amministrativo e impedisce una seconda decisione sulla stessa controversia, al ricorrere dell’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Giova ricordare che anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a., poiché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire la inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati.
Il rinvio esterno previsto dal c.p.a. consente di applicare nel giudizio amministrativo la regola processuale del ne bis in idem.
art. 73, comma 3, c.p.a.
All’udienza del 9 ottobre 2026, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di possibili profili di inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto identico ad altro già proposto innanzi a questo TAR (RGN 672/2019), definito con pronuncia che ne ha dichiarato la perenzione (decreto 3316/2024), e la causa è stata trattenuta in decisione.
La disposizione è stata applicata per segnalare alle parti la possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem impedisce una nuova decisione quando coincidono le parti, il provvedimento impugnato e gli elementi identificativi dell’azione; la regola può operare anche quando i giudizi riguardano provvedimenti diversi, se strettamente consequenziali nell’ambito del medesimo rapporto e contestati sulla base di motivi identici.
- La dichiarazione del ricorrente che il ricorso è stato inserito per errore come duplicato e la richiesta di cancellarlo possono dimostrare la carenza originaria dell’interesse concreto e attuale necessario per esercitare l’azione impugnatoria.
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