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Sentenza

Sentenza n. 5331/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento di rigetto cod. prat. P-NA/L/Q/2023/104271, prot. n. 0293645 del 15 luglio 2026, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, notificato al ricorrente in data successiva, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in favore del lavoratore -OMISSIS- -OMISSIS-; b) del preavviso di rigetto prot. n. 0242029 dell’11 giugno 2026, presupposto del provvedimento sub a); c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202605344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla mancata adesione alla convocazione del 20 maggio 2026 e sulla pretesa violazione dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, nonché il presupposto preavviso di rigetto dell’11 giugno 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 15 luglio 2026 deducendo l’insussistenza del presupposto fattuale relativo alla mancata presentazione alla convocazione e alla conseguente violazione dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Ha rappresentato che, in esecuzione di una precedente sentenza favorevole resa tra le stesse parti, lo Sportello Unico aveva già convocato il lavoratore e il datore di lavoro per il 21 aprile 2026, rilasciato in quella data il modello 209 e formalizzato il contratto di soggiorno al di fuori del sistema informatico S.P.I. 2.0. Non è intervenuta una decisione di merito su tale censura, poiché l’amministrazione ha annullato il diniego in autotutela, riconoscendo un errore procedimentale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.: l’annullamento in autotutela del diniego ha eliminato integralmente l’atto lesivo e soddisfatto pienamente la pretesa demolitoria, facendo venir meno la res litigiosa. La censura sul presupposto fattuale del diniego non è stata esaminata nel merito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e dell’annullamento sopravvenuto. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, non risultando elementi ostativi e non apparendo la pretesa manifestamente infondata; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge, a carico dell’Erario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Nel caso in esame, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato ha integralmente eliminato dal mondo giuridico il provvedimento lesivo, realizzando in via piena il bene della vita perseguito mediante l’azione proposta.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’annullamento amministrativo dell’atto impugnato elimina integralmente la lesione e soddisfa pienamente la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l’insussistenza del presupposto fattuale posto a fondamento degli atti impugnati, evidenziando che, in esecuzione della precedente sentenza favorevole resa tra le stesse parti, lo Sportello Unico aveva già convocato lavoratore e datore di lavoro per il 21 aprile 2026, rilasciando in tale data il modello 209 e formalizzando il contratto di soggiorno al di fuori del sistema informatico S.P.I. 2.0.

    La disposizione è menzionata come fondamento invocato dall’amministrazione per il diniego, ma il giudice non ne esamina l’interpretazione o l’applicazione nel merito, essendo cessata la controversia per l’annullamento in autotutela.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che la sopravvenienza amministrativa soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente; l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina tale esito quando rimuove integralmente l’atto lesivo e realizza il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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