Tribunale, Sentenza T-541/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 10 September 2025. — Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Article 2(1)(f) and (g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(f) and (g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-541/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy contro le decisioni e i regolamenti del Consiglio del 12 settembre 2024 e del 14 marzo 2025 che avevano prorogato il congelamento dei suoi fondi. La Corte rileva che il Consiglio non ha provato in modo adeguato né la persistenza dei presupposti del criterio (g) relativo ai "leading businesspersons", né quella del criterio (f) relativo al sostegno materiale o finanziario al Governo russo. Gli atti impugnati sono quindi annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente, con condanna del Consiglio alle spese.
Restrictive misure UE contro la Russia: illegittima la proroga del congelamento dei fondi di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy per difetto di sufficiente base fattuale sui criteri (f) e (g).
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione mantenendo il nominativo del ricorrente negli elenchi soggetti a congelamento dei fondi sulla base, da un lato, del criterio di cui all’articolo 2(1)(f) della Decisione 2014/145/CFSP e all’articolo 3(1)(f) del Regolamento (UE) n. 269/2014 e, dall’altro, del criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP, come modificata, e all’articolo 3(1)(g) del Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato, alla luce della sufficienza della base fattuale e dell’attualità degli elementi probatori.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla gli atti di mantenimento delle misure restrittive perché il Consiglio non ha dimostrato, con un corpo di elementi sufficientemente concreto, preciso e concordante, che il ricorrente continuasse, alla data degli atti, a essere un "leading businessperson operating in Russia" o un soggetto coinvolto in settori che forniscono una fonte significativa di entrate al Governo russo, né che egli avesse ancora prestato sostegno materiale o finanziario al Governo russo. Il mero richiamo a posizioni societarie cessate da tempo, a partecipazioni a eventi pubblici e a elementi di contesto non basta a fondare il mantenimento in lista.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (CFSP) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (CFSP) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (CFSP) 2024/2456
- Regolamento (UE) 2024/2455
- Decisione (CFSP) 2025/528
- Regolamento (UE) 2025/527
- Decisione (CFSP) 2022/397
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
- Decisione (CFSP) 2022/1530
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Decisione (CFSP) 2023/572
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
- Decisione (CFSP) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (CFSP) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 85
- Articolo 277 TFUE
Mantenimento in lista di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia
Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy contro due coppie di atti del Consiglio che prorogavano il congelamento dei suoi fondi nell’ambito delle misure restrittive adottate in risposta alle azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Contesto normativo e iter delle misure restrittive
Il quadro di base è costituito dalla Decisione 2014/145/CFSP, adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE, e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Dopo l’aggravarsi della situazione in Ucraina, tali atti sono stati modificati, tra l’altro, dalla Decisione 2022/329 e dal Regolamento 2022/330, che hanno introdotto e ampliato i criteri di inserimento, compresi il criterio di cui all’articolo 2(1)(f) e quello di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione, corrispondenti agli articoli 3(1)(f) e 3(1)(g) del regolamento.
Il ricorrente era stato inizialmente inserito negli elenchi nel 2022. Successivamente, il Consiglio ha adottato una serie di atti di mantenimento, alcuni dei quali erano già stati oggetto di contenzioso e, in parte, annullati dal Tribunale in precedenti giudizi citati nella sentenza. Nel presente procedimento sono contestati il quinto e il sesto insieme di atti di mantenimento, cioè la Decisione (CFSP) 2024/2456 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455, nonché la Decisione (CFSP) 2025/528 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527.
Domande del ricorrente e motivi dedotti
Il ricorrente chiedeva, in sostanza:
- la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni che definiscono i criteri (f) e (g),
- l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui lo riguardavano,
- la condanna del Consiglio alle spese.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva cinque motivi: violazione dei diritti della difesa, errore di valutazione, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, nonché illegittimità in via d’eccezione ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Il Tribunale esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo all’errore di valutazione.
Standard di controllo giurisdizionale e onere della prova
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il controllo giurisdizionale delle misure restrittive deve essere effettivo e fondato su una base fattuale sufficientemente solida, in ossequio all’articolo 47 della Carta. Spetta al Consiglio dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi di inserimento e non al soggetto interessato provare il contrario.
Il controllo va effettuato considerando il materiale probatorio nel suo complesso e nel suo contesto. Inoltre, trattandosi di misure precauzionali e provvisorie, il Consiglio deve svolgere una valutazione aggiornata al momento del rinnovo; può anche fondarsi su prove già utilizzate in passato, purché i motivi restino invariati e il contesto non sia mutato in modo da renderle obsolete.
Esame del criterio (g): leading businessperson e settori generatori di entrate
Il Tribunale chiarisce che il criterio (g) nella versione modificata comprende due profili principali: la qualifica di "leading businessperson operating in Russia" e, separatamente, l’appartenenza a settori economici che forniscono una fonte significativa di entrate al Governo russo. La modifica del 2023 non ha ridefinito in sé il concetto di "leading businesspersons", ma ne ha ampliato la portata applicativa.
Quanto al primo profilo, la qualifica di "leading businessperson" dipende dalla rilevanza della persona nella vita economica, valutata alla luce, tra l’altro, dello status professionale, dell’importanza delle attività, delle partecipazioni o delle funzioni in imprese rilevanti. Quanto al secondo profilo, il Tribunale precisa che esso non riguarda tutti gli operatori economici, ma solo soggetti che svolgono un’attività economicamente non trascurabile in settori capaci di incidere sulle entrate dello Stato russo e, dunque, sulla sua capacità di proseguire la guerra contro l’Ucraina.
Valutazione delle prove addotte dal Consiglio per il quinto set di atti
Per il quinto insieme di atti, il Consiglio si fondava su elementi tratti dal file WK 9906/2024 INIT, tra cui articoli di stampa, estratti di siti istituzionali e registri societari. Il Tribunale esamina in particolare:
- la presenza del ricorrente durante una visita di Vladimir Putin all’impianto Ural Locomotives,
- il suo ruolo di presidente dell’unione imprenditoriale regionale SOSPP,
- riferimenti a vecchie posizioni in TMK e nel gruppo Sinara,
- un riferimento a DRV Invest JSC.
Il Tribunale ritiene che tali elementi non dimostrino che, alla data dell’atto, il ricorrente fosse ancora un soggetto di rilievo economico in Russia. Le precedenti posizioni in TMK e Sinara erano cessate da oltre due anni; la sua presenza a eventi pubblici o in visite ufficiali è letta come mero ruolo rappresentativo, coerente con le funzioni nella SOSPP, e non come indice di controllo societario o influenza economica attuale. Il materiale su DRV Invest JSC non prova che la società svolgesse un’attività significativa o che investisse effettivamente nell’economia russa.
Il Tribunale respinge anche il tentativo del Consiglio di valorizzare documenti successivi al quinto atto per giustificarne la validità, richiamando il principio secondo cui la legittimità dell’atto va valutata alla luce degli elementi esistenti al momento della sua adozione.
Valutazione delle prove per il sesto set di atti
Per il sesto insieme di atti, il Consiglio aveva utilizzato il file WK 1649/2025 INIT, contestato dal ricorrente anche sotto il profilo dell’ammissibilità. Il Tribunale esclude la tardività del file, osservando che i materiali allegati alle osservazioni su una memoria di modifica non costituiscono nuova prova ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura.
Nel merito, il Tribunale ritiene che i nuovi elementi non cambino la valutazione già svolta. Gli estratti sul ruolo della SOSPP descrivono un’associazione territoriale di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese, ma non consentono di qualificare il presidente come "businessperson" ai sensi del criterio (g). Le attività e le riunioni dell’associazione, anche ove riguardino temi connessi alla difesa, non bastano a ricondurre il ricorrente alla categoria di destinatari prevista dalla norma.
Anche i documenti relativi al gruppo Sinara, a un evento con il Primo Ministro russo e alla Sinara Art Gallery non dimostrano un ruolo attuale di rilievo nel gruppo, né il controllo dello stesso. Il Tribunale rileva varie incongruenze e afferma che da tali elementi non può inferirsi un’attività di lobbying o una permanenza del controllo societario. Quanto alla galleria d’arte, la sola proprietà personale dell’immobile e il sostegno di una società del gruppo non provano un legame economico tale da integrare il criterio di inclusione.
Esame del criterio (f): sostegno materiale o finanziario al Governo russo
Per il criterio (f), il Tribunale osserva che la motivazione del Consiglio si fondava soltanto sulle ex funzioni del ricorrente nei consigli di amministrazione di TMK e Sinara. Poiché il Consiglio non ha sviluppato argomenti idonei a dimostrare un sostegno materiale o finanziario attuale, il Tribunale conclude che il mero fatto che il ricorrente abbia ricoperto in passato quelle cariche non è sufficiente a giustificare la sua permanenza in lista come soggetto che fornisce sostegno al Governo russo.
Esito del giudizio e dispositivo
Il secondo motivo di ricorso è accolto. Il Tribunale annulla quindi la Decisione (CFSP) 2024/2456, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455, la Decisione (CFSP) 2025/528 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 nella parte in cui mantenevano il nome di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy negli elenchi soggetti a congelamento dei fondi.
Non è necessario esaminare gli altri motivi di ricorso né la domanda relativa alla dichiarazione di inapplicabilità. Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle del ricorrente.
Principi pratici per l’operatore
La pronuncia conferma che, nelle proroghe delle misure restrittive, il Consiglio deve basarsi su elementi aggiornati e concretamente idonei a dimostrare la permanenza dei presupposti di iscrizione. Il richiamo a cariche ormai cessate, a partecipazioni simboliche a eventi pubblici o a fonti giornalistiche contraddittorie non basta, da solo, a provare né la qualifica di "leading businessperson" né un sostegno materiale o finanziario al Governo russo.
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