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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13475/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla recidiva e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non fossero scrutinabili in sede di legittimità perché manifestamente infondate e comunque adeguatamente motivate dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha richiamato le conseguenze ex art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6 marzo 2025. Dal testo emerge che le censure investivano due punti della decisione di merito: la conferma della recidiva contestata e il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive; pertanto il giudizio di merito su quei punti non era censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui mancata applicazione è stata ritenuta insindacabile in cassazione nel caso concreto perché sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito sulla recidiva e sulla particolare tenuità del fatto quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e priva di violazioni di legge.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può trasformarsi in una nuova rivalutazione del merito se il giudice di appello ha già esaminato le allegazioni difensive e motivato in modo adeguato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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