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Sentenza

Sentenza n. 1610/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- datato 11.07.2024 e notificato il 29.07.2024, con il quale il Sig. -OMISSIS- è stato destituito dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza a decorrere dal 6.06.2022; - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della -OMISSIS-, protocollo ignoto, del 20.05.2024 e notificata insieme al predetto decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- il 29.07.2024, con la quale è stata deliberata la proposta di destituzione del ricorrente; - di ogni altro provvedimento, atto e documento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, unitamente alla proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare disposta a seguito della condanna penale irrevocabile per peculato, relativa all’appropriazione di dispositivi elettronici sottoposti a sequestro e custoditi presso l’ufficio reperti in cui prestava servizio. Ha dedotto: 1) la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, per violazione del termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001, assumendo che l’Amministrazione conoscesse già la sentenza d’appello e il suo passaggio in giudicato; 2) la violazione del termine di quarantacinque giorni per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 737/1981; 3) l’illegittimità della destituzione per sproporzione, illogicità, difetto di istruttoria e mancata considerazione della sospensione condizionale della pena, della non menzione, delle attenuanti riconosciute e dei precedenti giudizi positivi; 4) l’inapplicabilità della destituzione dopo il transito nei ruoli civili del Ministero dell’Interno, già riconosciuto con sentenza passata in giudicato per formazione del silenzio-assenso sull’istanza di trasferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto i primi tre motivi e accolto parzialmente il quarto. Quanto ai termini di avvio, ha ritenuto applicabile l’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001, trattandosi di condanna irrevocabile per il delitto di cui all’art. 314 c.p. Il termine di novanta giorni decorre dalla conoscenza piena, integrale e legalmente certa della sentenza irrevocabile, non dalla mera pubblicazione, dal passaggio in giudicato conosciuto informalmente o dalla conoscenza del dispositivo o della motivazione non muniti di attestazione formale. Poiché l’Amministrazione ha acquisito ufficialmente la sentenza con attestazione del passaggio in giudicato il 18 gennaio 2024, l’inchiesta disposta il 6 febbraio e la contestazione del 14 febbraio sono state tempestive. Il termine di quarantacinque giorni per la conclusione dell’inchiesta disciplinare è stato qualificato come ordinatorio e comunque rispettato, considerando la proroga di quindici giorni e la trasmissione della relazione il 27 marzo 2024. Quanto alla sanzione, il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta della misura disciplinare e ha escluso manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione: l’appropriazione di reperti sequestrati, realizzata abusando della qualifica e violando i doveri di lealtà, correttezza e rettitudine, integra una condotta idonea a giustificare la destituzione. Il transito nei ruoli civili non impediva invece la prosecuzione del procedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione di provenienza, poiché non costituisce una nuova assunzione ma una modificazione in continuità del rapporto di impiego. Tuttavia, il passaggio ai ruoli civili, perfezionatosi per effetto del silenzio-assenso riconosciuto da una precedente sentenza, non poteva essere automaticamente travolto dalla destituzione, adottata dalla diversa articolazione della Pubblica Sicurezza. Il decreto è stato quindi annullato limitatamente alla parte in cui dichiarava ineseguibile la precedente sentenza, annullava la dispensa dal servizio e disponeva il ripristino dello status quo ante, con salvezza delle determinazioni della nuova amministrazione di appartenenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, legge n. 97/2001

    Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

    Il termine di novanta giorni decorre dall’acquisizione da parte dell’Amministrazione della conoscenza piena, integrale e legalmente certa della sentenza irrevocabile di condanna; il termine di conclusione è perentorio.

  • art. 3, comma 1, legge n. 97/2001

    La disposizione si riferisce ai dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i quali sia disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale.

    La condanna per il delitto di peculato di cui all’art. 314 c.p. ricade nell’ambito oggettivo della disciplina dei termini prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001.

  • art. 9, comma 2, legge n. 19/1990

    La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni.

    La disciplina è stata considerata il quadro previgente, sostituito per la fattispecie esaminata dalla più favorevole disciplina dell’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001.

  • art. 19, commi 6, 7 e 8, d.P.R. n. 737/1981

    L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.

    Il termine per la conclusione dell’inchiesta è infraprocedimentale, ordinatorio e non invalidante; nella fattispecie è stato comunque rispettato considerando la proroga.

  • art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981

    La condotta accertata è stata ritenuta riconducibile alle ipotesi che consentono la destituzione dalla Pubblica Sicurezza.

  • art. 13 d.P.R. n. 737/1981

    La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento.

  • art. 8 d.P.R. n. 339/1982

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione ha determinato, secondo il precedente giudicato, la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di transito nei ruoli civili.

  • art. 10 d.P.R. n. 339/1982

    La conservazione dell’anzianità e della posizione economica costituisce indice della continuità del rapporto di impiego nel transito ai ruoli civili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare conseguente a una sentenza penale irrevocabile di condanna, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 decorre dalla conoscenza piena, integrale e legalmente certa della sentenza munita dell’attestazione del passaggio in giudicato, e non dalla mera conoscenza del dispositivo, della motivazione o dell’intervenuto passaggio in giudicato acquisita informalmente.
  • I termini infraprocedimentali previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737/1981, inclusi quelli per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, hanno natura ordinatoria, salvo che la legge stabilisca espressamente una decadenza o una diversa conseguenza; il loro superamento non determina, di per sé, l’illegittimità della sanzione quando siano rispettati i termini perentori di avvio e conclusione del procedimento disciplinare.
  • La scelta della sanzione disciplinare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente sproporzione; la destituzione è legittima quando la condotta, accertata anche mediante sentenza penale irrevocabile, lede gravemente i doveri di lealtà, correttezza e rettitudine e il prestigio dell’Amministrazione.
  • Il transito di un dipendente nei ruoli civili di un’amministrazione, disciplinato come trasferimento e non come nuova assunzione, comporta continuità del rapporto di impiego e non impedisce all’amministrazione di provenienza di esercitare il potere disciplinare per fatti commessi durante il precedente servizio.
  • La sanzione espulsiva adottata dall’amministrazione di provenienza non travolge automaticamente il rapporto instaurato nei ruoli civili di una diversa amministrazione, anche quando il transito sia stato riconosciuto giudizialmente; l’amministrazione di nuova appartenenza deve adottare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una propria determinazione per incidere sul rapporto in corso.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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