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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00570/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha imputato una plusvalenza derivante dalla vendita di un fabbricato che, secondo l'Amministrazione, non era stato adibito a residenza del contribuente o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo tra acquisto e vendita. Il contribuente ha impugnato l'accertamento e, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, degli artt. 5, 6, 7, 10 e 12 L. 212/2000 e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto impositivo. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 68 TUIR e dell'art. 53 Cost., affermando che la plusvalenza non sarebbe tassabile nell'anno accertato perché il corrispettivo non sarebbe stato percepito integralmente in quell'anno, essendo parte del prezzo regolata tramite accollo di mutui e non mediante effettiva riscossione. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la questione sulla percezione del corrispettivo era nuova e quindi inammissibile in appello. Con il terzo motivo il contribuente ha censurato l'apprezzamento delle prove circa l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale di un familiare, invocando l'art. 67 TUIR e gli artt. 2727 e 2729 c.c.; tale censura, pur formalmente di diritto, mirava in realtà a rivalutare il merito delle prove.

La decisione

La Corte ha anzitutto respinto l'istanza di sospensione del giudizio collegata alla definizione agevolata, rilevando che non era stata prodotta la dichiarazione di adesione con l'indicazione del giudizio pendente, né risultava dimostrato il pagamento delle rate già scadute. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, affermando che per gli accertamenti su tributi non armonizzati, come l'IRPEF, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge, e che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si applica agli accertamenti c.d. a tavolino; ha inoltre escluso la necessità di ulteriori verifiche perché il ricorso era comunque generico sul punto della cd. prova di resistenza. Sul secondo motivo, la Corte ha accolto il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia, ritenendo nuova e quindi inammissibile in appello la questione relativa al momento di percezione del corrispettivo e alla tassazione della plusvalenza nell'anno d'imposta contestato; di conseguenza ha rigettato anche il secondo motivo del ricorso principale. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che la censura investiva solo la valutazione di fatto del giudice di merito ed era inoltre preclusa dalla doppia conforme. Il ricorso principale è stato quindi integralmente rigettato; il ricorso incidentale è rimasto assorbito quanto agli effetti pratici perché la decisione finale non ha comportato alcuna cassazione della sentenza impugnata. Il contribuente è stato condannato alle spese di legittimità e alla soglia del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma riferita all'accertamento sintetico; nel testo invocato dal ricorrente, come novellato nel 2010, non si applica retroattivamente agli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    il contraddittorio endoprocedimentale è previsto per le verifiche fiscali in loco, non per gli accertamenti a tavolino; per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo.

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    la sospensione del giudizio è subordinata alla produzione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata contenente l'indicazione del giudizio pendente e, per l'estinzione, alla prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e dei pagamenti dovuti.

  • art. 68 TUIR

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che la plusvalenza sarebbe tassabile solo al momento della percezione del corrispettivo; la Corte però non affronta nel merito la tesi perché la questione è nuova in appello e quindi inammissibile.

  • art. 53 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del criterio di cassa nella tassazione della plusvalenza; non conduce a un diverso esito per la novità della questione.

  • art. 67 TUIR

    richiamato nel terzo motivo per contestare l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione di fatto del giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    invocati per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sull'utilizzo dell'immobile; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in cassazione perché mirava a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    la questione sulla percezione del corrispettivo era nuova in appello e quindi inammissibile; il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia, che denunciava la violazione del divieto di domande nuove, è stato ritenuto fondato.

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nuove domande/eccezioni in appello è norma di ordine pubblico processuale e la sua violazione è rilevabile anche d'ufficio in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato il terzo motivo come sostanzialmente diretto a una rivalutazione del fatto, quindi non scrutinabile come vizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; tale obbligo sussiste solo quando sia specificamente previsto dalla legge.
  • L'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 si applica alle verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente e non agli accertamenti cd. a tavolino.
  • Nelle controversie tributarie, anche quando si invoca il contraddittorio preventivo in chiave eurounitaria, il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto spendere se il contraddittorio fosse stato attivato; in difetto, la censura è generica e non può portare all'invalidità dell'atto.
  • Le modifiche normative che disciplinano l'obbligo di invito al contraddittorio o il regime degli accertamenti non si applicano retroattivamente oltre i limiti espressamente fissati dal legislatore.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una questione di fatto o una nuova eccezione che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; la novità è rilevabile anche d'ufficio.
  • Un motivo di ricorso formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile se in realtà mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti consentiti dalla legge processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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