Cassazione Penale, Sentenza n. 40042/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello di L'Aquila (confermata dal Tribunale di Teramo) per violazione della recente declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.40/2019) che ha modificato la forbice edittale dell'art.73 d.P.R. 309/90, e la carenza motivazionale relativamente agli aumenti di pena per continuazione (sia interna sia esterna) rispetto ai reati già giudicati dalla Corte di appello di Napoli. In particolare: (1) la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il nuovo minimo edittale e non avrebbe motivato compiutamente il notevole scostamento dalla nuova soglia minima nella determinazione della pena base; (2) la Corte non ha motivato distintamente e in modo specifico gli aumenti di pena applicati per la continuazione, in contrasto con i principi delle Sezioni Unite (n.47127/2021).
La decisione
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i profili. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello come stringata e insufficiente alla luce della mutata forbice edittale conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019, richiamando l'obbligo di una completa rinnovazione del giudizio in ordine alla pena base (artt.132 e 133 cod. pen.). Ha inoltre rilevato la mancata e distinta motivazione sugli aumenti per continuazione, in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (n.47127/2021). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Declaratoria di illegittimità che ha modificato la forbice edittale dell'art.73 d.P.R. 309/90; impone che, a seguito della riduzione del limite minimo, il giudice ridetermini la pena tenendo conto della nuova cornice edittale
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sanzionatoria in materia di stupefacenti; la declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso sulla sua forbice edittale rendendo necessaria la rinnovazione del giudizio di pena
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi che guidano la determinazione della pena (pena base, criteri di commisurazione e individualizzazione): la loro corretta applicazione richiede una motivazione completa quando cambia la forbice edittale
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Stabilisce che, nel reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento
Sez.2, n. 37089 del 08/07/2021 (Boufoura)
Conferma che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019, la rideterminazione della pena deve essere una completa rinnovazione del giudizio di pena ai sensi degli artt.132-133 cod. pen.
art. 81 cod. pen.
Limiti e regole del cumulo delle pene; la motivazione sugli aumenti per continuazione deve dimostrare il rispetto del rapporto di proporzione e che non sia avvenuto un surrettizio cumulo materiale
art. 597 cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevata nella doglianza (richiesta di violazione di legge in sede di impugnazione); qui evocata nell'ambito delle doglianze sulla correttezza formale e sostanziale della motivazione
Massime di principio
- Quando interviene una sentenza di incostituzionalità che modifica la forbice edittale, il giudice che deve rideterminare la pena è tenuto a una completa rinnovazione del giudizio sulla pena (artt.132-133 c.p.): non bastano riferimenti sommari al parametro quantitativo originario.
- La Corte d'appello deve tener conto delle decisioni della Corte Costituzionale depositate anteriormente alla sua pronuncia: il mancato adeguamento alla nuova forbice edittale può comportare annullamento limitato alla misura della pena.
- In caso di reato continuato, gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere calcolati e motivati distintamente; la motivazione deve permettere di verificare la proporzionalità tra le pene e il rispetto dei limiti dell'art.81 c.p.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella discrezionalità della determinazione della pena, ma può annullare e rinviare quando la motivazione sia insufficiente o contraddittoria alla luce dei principi di diritto applicabili.
- Se in appello viene sollevata specifica censura sulla motivazione della pena e degli aumenti per continuazione, il giudice d'appello deve rispondere puntualmente alle censure e argomentare sui singoli profili contestati.
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