Sentenza del 10/11/2016 n. 1196 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ICI - Esenzione per gli immobili rurali - Iscrizionenelle relative categorie catastali - Necessità - Retroattività degli effettidell'iscrizione - Limiti. In tema di esenzione ICI per i fabbricati rurali, un fabbricato può essereconsiderato rurale e usufruire dell'esenzione ICI solo se iscritto in catastonelle categorie D/6 o D/10 e la retroattività opera esclusivamente nell'ipotesiin cui l'iscrizione della ruralità sia avvenuta con le modalità previste dalcombinato disposto dell'art. 7, comma 2-bis del D.L. 70/2011, art. 13, comma 14del D.L. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 26 luglio 2012 e la relativadomanda sia stata presentata entro il 30 settembre 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento dell'esenzione ICI per un fabbricato rurale e, in particolare, la necessità dell'iscrizione dell'immobile nelle categorie catastali idonee e la possibilità di attribuire efficacia retroattiva all'iscrizione della ruralità. La decisione afferma che la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione deve risultare dal catasto e che la retroattività è ammessa soltanto quando l'iscrizione sia stata ottenuta secondo la procedura speciale prevista dalla normativa e previa presentazione della domanda entro il 30 settembre 2012.
La decisione
Il principio enunciato è sfavorevole al contribuente che pretenda l'esenzione sulla sola base delle caratteristiche sostanziali rurali dell'immobile o di un'iscrizione catastale non eseguita secondo la procedura prevista. L'esenzione ICI può essere riconosciuta solo in presenza dell'iscrizione catastale nelle categorie richieste; l'efficacia retroattiva dell'iscrizione opera esclusivamente se sono state rispettate le modalità normative e il termine del 30 settembre 2012.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70
Concorre a disciplinare la procedura per il riconoscimento catastale della ruralità e i relativi effetti.
Art. 13, comma 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
Integra la disciplina del riconoscimento catastale della ruralità e dei suoi effetti ai fini dell'imposizione immobiliare.
Art. 2, comma 1, D.M. 26 luglio 2012
Prevede le modalità operative per l'iscrizione o il riconoscimento della ruralità catastale; il rispetto di tali modalità è condizione per la retroattività dell'esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI relativa a un fabbricato rurale non è normalmente sufficiente dimostrare che l'immobile sia utilizzato per attività agricola: è necessario che la ruralità risulti anche secondo le modalità catastali previste dalla legge.
- L'efficacia retroattiva dell'iscrizione catastale non è automatica e non può essere riconosciuta in ogni caso: dipende dal rispetto della procedura speciale e del termine del 30 settembre 2012.
- In presenza di una domanda tardiva o di un'iscrizione ottenuta con modalità diverse da quelle previste, l'esenzione può valere solo per il futuro, oppure può essere negata per le annualità anteriori.
- Nelle controversie tributarie immobiliari occorre verificare separatamente i requisiti sostanziali di ruralità, la categoria catastale attribuita, la data e la modalità della domanda e l'eventuale disciplina transitoria applicabile.
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