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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 2711 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Cessione di partecipazioni a seguito di conferimento d'azienda - Sostanza dell'operazione economica - Norma antielusiva - Non applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini dell’imposta di registro di un conferimento d’azienda in una società conferitaria di nuova costituzione, seguito dopo un breve intervallo dalla cessione delle partecipazioni della conferitaria. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovessero essere considerate separatamente le singole operazioni e che la loro riqualificazione unitaria richiedesse la prova di un intento elusivo. L’Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che la sequenza negoziale celasse un trasferimento diretto dell’azienda e potesse essere riqualificata sulla base della sostanza economica dell’operazione.

La decisione

La riqualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La disciplina antielusiva non è stata considerata applicabile all’imposta di registro; pertanto, l’Amministrazione non doveva dimostrare uno specifico intento elusivo, potendo valutare unitariamente atti formalmente distinti. Il conferimento seguito in tempi brevi dalla cessione delle quote è stato ritenuto idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti circa la volontà originaria di trasferire direttamente il ramo d’azienda.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta di registro

    Ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione può riqualificare gli atti in base alla loro sostanza economica complessiva, anche quando le operazioni sono formalmente contenute in negozi giuridici distinti.

  • Norma antielusiva

    La normativa antielusiva non costituisce il fondamento necessario della riqualificazione ai fini dell’imposta di registro; di conseguenza, non è richiesta la prova di un intento elusivo specifico.

  • Presunzioni gravi, precise e concordanti

    La stretta prossimità temporale tra il conferimento dell’azienda e la successiva cessione delle quote della conferitaria può costituire un insieme di elementi presuntivi idonei a dimostrare che l’obiettivo sostanziale era il trasferimento dell’azienda.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, operazioni formalmente separate possono essere valutate unitariamente quando risultano collegate da tempi, soggetti e finalità economiche comuni.
  • Il conferimento di un’azienda seguito in breve tempo dalla cessione delle partecipazioni della conferitaria può essere riqualificato come cessione diretta dell’azienda, se gli elementi concreti mostrano che questo era il risultato economico effettivo.
  • Per la riqualificazione ai fini del registro non è necessariamente richiesta la dimostrazione di un intento elusivo: è sufficiente accertare la sostanza economica dell’operazione sulla base di elementi oggettivi e presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La separazione formale degli atti non impedisce la loro considerazione complessiva quando la sequenza negoziale appare preordinata al conseguimento di un unico risultato economico.

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