Cassazione Penale, Sentenza n. 48568/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva convertito in giorni di reclusione la parte residua della misura di libertà controllata cui il ricorrente era sottoposto. La conversione era stata disposta a seguito di segnalazione della Questura di Genova per una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale (contestata in occasione del tentativo di sottrarsi a un controllo dopo l'arresto di un suo connazionale). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia (sostenendo che la competenza dovesse spettare al Tribunale di sorveglianza di Genova, dove era stabilmente presente e sottoposto al controllo) e, in secondo luogo, violazione dell'art. 66 della legge 24/11/1981 n. 689, perché non sussisteva alcuna violazione delle prescrizioni della libertà controllata né condanna definitiva: era solo una denuncia a piede libero e non poteva automaticamente determinare la revoca o la conversione della misura sostitutiva.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (incompetenza territoriale) per mancata prova di un nuovo domicilio diverso da quello indicato nell'originario provvedimento di sorveglianza. Ha invece accolto il secondo motivo: la conversione disposta sulla base di una mera denuncia a piede libero è illegittima. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'arresto in flagranza non è assimilabile alla violazione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 66 e può comportare solo la sospensione ex art. 68 e, in caso di condanna definitiva, la revoca ex art. 72. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66
«salvo quanto previsto dall'art. 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave»
L'art. 66 richiede la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione grave o reiterata delle prescrizioni per determinare la revoca e la conversione; una semplice denuncia a piede libero non soddisfa tali presupposti.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 68
L'art. 68 consente la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva in caso di arresto in flagranza; non autorizza la immediata conversione ex art. 66, la quale può seguire solo in caso di condanna definitiva per il reato che ha dato luogo all'arresto.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 72
Prevede la revoca della misura sostitutiva in seguito a specifiche condizioni, tipicamente dopo accertamento giudiziale e condanna definitiva; quindi la revoca/conversione non può basarsi su mere segnalazioni o denunce non accertate.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 71
Richiamato nella disposizione dell'art. 66 come deroga per la pena pecuniaria; non rilevante nel caso concreto se non come eccezione normativa.
richiamo giurisprudenziale (Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, La Rocca, Rv. 265668)
Consolidata interpretazione secondo cui l'arresto in flagranza non è assimilabile alla violazione delle prescrizioni ai fini dell'art. 66; può determinare sospensione ex art. 68 e, solo dopo condanna definitiva, la revoca ex art. 72.
Massime di principio
- La conversione della misura di libertà controllata in pena detentiva ai sensi dell'art. 66 richiede la mancata esecuzione della pena sostitutiva o una violazione grave o reiterata delle prescrizioni; una semplice denuncia a piede libero non è sufficiente.
- L'arresto in flagranza o la denuncia possono determinare la sospensione dell'esecuzione della misura ex art. 68, ma la revoca e la conversione possono seguire solo dopo un accertamento giudiziale e, di norma, una condanna definitiva (art. 72).
- La competenza territoriale per le misure di sorveglianza si basa sul domicilio/documentazione effettivamente provata: la mera presenza continuativa in un luogo non documentata non basta a spostare la competenza.
- Segnalazioni della polizia o denunce non sostituiscono il necessario ruolo del giudice: occorre valutazione giudiziale delle circostanze e della gravità della violazione prima di disporre misure effettive di revoca o conversione.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente contestare la conversione se non esistono provvedimenti cautelari o condanne definitive che accertino la violazione delle prescrizioni imposte dalla libertà controllata.
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