Cassazione Penale, Sentenza n. 25529/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che ha riconosciuto a carico di Giampiero Zanetti reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (punto 6 e 7) e bancarotta fraudolenta documentale, con doglianze principali: (1) il versamento di 177.000 euro alla Immobiliare Voltino s.r.l. era un investimento infragruppo e non una distrazione patrimoniale; richiamo alla regola di confusione patrimoniale dell'art. 2740 c.c.; (2) la sottrazione di 346,17 euro sarebbe inoffensiva ai sensi dell'art. 49 c.p. e priva di dolo dato l'ammontare esiguo e i versamenti personali dell'imputato; (3) mancata prova del dolo specifico per la bancarotta documentale, trattandosi al più di delega della contabilità a un professionista; (4) vizi nel trattamento sanzionatorio: errata valutazione del bilanciamento attenuanti/aggravanti e illegittima revoca della sospensione condizionale della pena perché la condanna 'pregiudicante' non era ancora irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato limitatamente all'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena; per il resto il ricorso è stato rigettato. In particolare la Corte ha confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale per il trasferimento di 177.000 euro alla Immobiliare Voltino s.r.l. e ha ritenuto fondate le deduzioni circa la natura distrattiva dell'operazione (assenza di giustificazione economica, vicinanza temporale al fallimento, vendita successiva delle quote a prezzo irrisorio). Ha altresì ritenuto infondate le censure sull'inoffensività della somma di 346,17 euro e sul dolo per la bancarotta documentale, precisando che la fraudolenta tenuta delle scritture integra dolo generico e che la delega contabile non esonera l'imprenditore dall'obbligo di vigilanza. Tuttavia la Corte ha annullato la revoca automatica della sospensione condizionale della pena in ragione del fatto che la condanna successiva, che avrebbe dovuto causare la revoca, non era divenuta irrevocabile nei termini richiesti dalla legge; la revoca era quindi illegittima e la statuizione va eliminata.
Norme richiamate
art. 216, comma primo, legge fallimentare (I. fall.)
Disciplina la bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale; la Cassazione ricorda che la fraudolenta tenuta delle scritture configura una fattispecie a dolo generico e può essere sanzionata sulla base di libri contabili rinvenuti e analizzati.
art. 217, primo comma, n. 2, legge fallimentare (I. fall.)
Prevede una fattispecie meno grave di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle omissioni rilevate, non fosse applicabile la norma meno grave.
art. 2740 cod. civ.
Norma sulla responsabilità patrimoniale dell'imprenditore e sulla confusione tra patrimonio dell'impresa e patrimonio personale. La Corte ha osservato che l'esistenza di questa regola non esclude di per sé la configurabilità della distrazione di beni della ditta individuale quando il trasferimento non procuri un vantaggio equivalente e duraturo alla ditta originaria.
art. 49 cod. pen.
Istituto dell'inoffensività del fatto. La Corte ha escluso che l'esiguità della somma sottratta determini automaticamente inoffensività per la bancarotta distrattiva, reato di pericolo concreto volto a tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori.
artt. 163, 164, 168 cod. pen.
Norme relative alla sospensione condizionale della pena e alla sua revoca. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revoca automatica per 'altra condanna per delitto anteriormente commesso' è possibile solo se la sentenza pregiudicante sia divenuta irrevocabile nei termini di legge; la revoca disposta prima dell'irrevocabilità è illegittima.
art. 62 (norma procedurale richiamata dalla Corte)
Citata come base per la possibilità della Corte di Cassazione di eliminare direttamente una statuizione errata senza rinvio, procedura applicata per correggere la revoca illegittima della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Il trasferimento di somme dalla società insolvente a una società riconducibile all'imprenditore può costituire distrazione anche se la beneficiaria appartiene allo stesso 'gruppo' o nucleo familiare, salvo prova concreta di un interesse e di vantaggi compensativi per la società depauperata o di un credibile piano di risanamento.
- La mera partecipazione azionaria dell'imprenditore nella società beneficiaria non esclude la natura distrattiva dell'operazione: occorre valutare l'effettivo vantaggio patrimoniale individuale rispetto al depauperamento della società fallita.
- La piccola entità della somma sottratta non determina automaticamente l'inoffensività quando si tratta di reati di pericolo concreto come la bancarotta distrattiva; va valutato il rischio concreto di compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori.
- La delega della tenuta della contabilità a un professionista non esime l'imprenditore/detentore della contabilità dall'obbligo di sorveglianza: omissioni o manipolazioni dei libri, se riconducibili all'imprenditore, possono integrare bancarotta documentale.
- Per escludere la natura distrattiva di trasferimenti infragruppo è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni infragruppo o vantaggi compensativi effettivi e prevedibili per la società apparentemente danneggiata.
- La revoca automatica della sospensione condizionale della pena per 'altra condanna anteriormente commessa' richiede che la condanna pregiudicante sia divenuta irrevocabile nei termini previsti dalla legge; altrimenti la revoca è illegittima e va eliminata.
- Nelle valutazioni probatorie relative a condotte distrattive rilevano indicatori quali la vicinanza temporale al fallimento, l'assenza di giustificazione economica, la mancanza di pattuizioni di restituzione e operazioni successive che evidenzino depauperamento (ad es. vendita di quote a prezzo irrisorio).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25314/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25315/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25317/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25318/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25319/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →