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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cessione all'esportazione - Condizioni artt. 8 e 9 d.P.R. 633/1972 - Accordo di interscambio tra San Marino e Italia - Ulteriori condizioni - "Possesso dell'esemplare della fattura" e "registro riepilogativo" - Necessità - Documento di trasporto - Emesso dal fornitore del cedente - Effettiva introduzione della merce - Pagamento diritti di importazione - Regime di non imponibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il mantenimento del regime di non imponibilità IVA previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 633/1972 per cessioni di beni effettuate da un’impresa italiana a favore di un’impresa sammarinese, con trasporto o spedizione della merce nella Repubblica di San Marino. Si discuteva in particolare se tale regime fosse subordinato alla disponibilità e conservazione del documento di trasporto, all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario sammarinese, all’effettiva introduzione della merce a San Marino e al pagamento dei diritti di importazione, nonché all’osservanza degli adempimenti documentali previsti dall’accordo Italia-San Marino.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l’accordo di interscambio commerciale tra Italia e San Marino del 21 dicembre 1972 non subordini la non imponibilità IVA all’emissione o conservazione del documento di trasporto né all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario sammarinese. È invece necessario che l’operatore italiano sia in possesso dell’esemplare della fattura previsto dall’accordo, ne annoti gli estremi a margine delle corrispondenti registrazioni nel registro IVA di cui all’art. 23 del d.P.R. 633/1972 e presenti l’elenco riepilogativo delle cessioni previsto dall’art. 6 del d.l. 16/1993. L’effettiva introduzione della merce a San Marino e il pagamento dei diritti di importazione risultano idonei a comprovare l’uscita dei beni e la spettanza del regime di non imponibilità.

Norme richiamate

  • Articoli 8 e 9 del d.P.R. 633/1972

    Disciplinano le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, riconoscendo il regime di non imponibilità IVA quando i beni sono effettivamente destinati fuori dal territorio nazionale e sono rispettate le condizioni sostanziali e documentali previste.

  • Accordo di interscambio commerciale tra Repubblica di San Marino e Stato Italiano del 21 dicembre 1972

    L’accordo richiede il possesso dell’esemplare della fattura, l’annotazione nelle scritture del registro IVA e la presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni, ma non impone come condizioni autonome la conservazione del documento di trasporto o l’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario.

  • Articolo 23 del d.P.R. 633/1972

    Rileva perché impone la registrazione delle fatture emesse; nel caso esaminato, l’operatore deve annotare a margine delle registrazioni l’esemplare della fattura previsto dall’accordo con San Marino.

  • Articolo 6 del d.l. 16/1993

    Prevede la presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni, adempimento considerato necessario per il corretto mantenimento del regime di non imponibilità.

Massime di principio

  • Nelle cessioni verso San Marino, la non imponibilità IVA dipende principalmente dalla prova dell’effettiva uscita e introduzione dei beni nel territorio sammarinese e dal rispetto degli adempimenti documentali specificamente previsti dall’accordo applicabile.
  • Non ogni irregolarità formale comporta automaticamente la perdita del regime di non imponibilità: occorre distinguere gli adempimenti espressamente richiesti dalla normativa dalle formalità meramente accessorie.
  • Il documento di trasporto e il codice identificativo del cessionario possono avere valore probatorio o organizzativo, ma la loro assenza non determina necessariamente l’imponibilità se l’operatore dimostra altrimenti l’effettiva esportazione e ha rispettato gli adempimenti essenziali.
  • È fondamentale conservare la fattura richiesta dall’accordo, annotarla correttamente nei registri IVA e presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni, poiché tali adempimenti sono stati considerati condizioni rilevanti per il regime di non imponibilità.
  • La prova dell’introduzione effettiva della merce a San Marino, anche mediante documentazione doganale e pagamento dei diritti di importazione, può prevalere sull’assenza di singoli documenti formali non espressamente qualificati come indispensabili.

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