Sentenza del 21/01/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione all'esportazione - Condizioni artt. 8 e 9 d.P.R. 633/1972 - Accordo di interscambio tra San Marino e Italia - Ulteriori condizioni - "Possesso dell'esemplare della fattura" e "registro riepilogativo" - Necessità - Documento di trasporto - Emesso dal fornitore del cedente - Effettiva introduzione della merce - Pagamento diritti di importazione - Regime di non imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il mantenimento del regime di non imponibilità IVA previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 633/1972 per cessioni di beni effettuate da un’impresa italiana a favore di un’impresa sammarinese, con trasporto o spedizione della merce nella Repubblica di San Marino. Si discuteva in particolare se tale regime fosse subordinato alla disponibilità e conservazione del documento di trasporto, all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario sammarinese, all’effettiva introduzione della merce a San Marino e al pagamento dei diritti di importazione, nonché all’osservanza degli adempimenti documentali previsti dall’accordo Italia-San Marino.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l’accordo di interscambio commerciale tra Italia e San Marino del 21 dicembre 1972 non subordini la non imponibilità IVA all’emissione o conservazione del documento di trasporto né all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario sammarinese. È invece necessario che l’operatore italiano sia in possesso dell’esemplare della fattura previsto dall’accordo, ne annoti gli estremi a margine delle corrispondenti registrazioni nel registro IVA di cui all’art. 23 del d.P.R. 633/1972 e presenti l’elenco riepilogativo delle cessioni previsto dall’art. 6 del d.l. 16/1993. L’effettiva introduzione della merce a San Marino e il pagamento dei diritti di importazione risultano idonei a comprovare l’uscita dei beni e la spettanza del regime di non imponibilità.
Norme richiamate
Articoli 8 e 9 del d.P.R. 633/1972
Disciplinano le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, riconoscendo il regime di non imponibilità IVA quando i beni sono effettivamente destinati fuori dal territorio nazionale e sono rispettate le condizioni sostanziali e documentali previste.
Accordo di interscambio commerciale tra Repubblica di San Marino e Stato Italiano del 21 dicembre 1972
L’accordo richiede il possesso dell’esemplare della fattura, l’annotazione nelle scritture del registro IVA e la presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni, ma non impone come condizioni autonome la conservazione del documento di trasporto o l’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario.
Articolo 23 del d.P.R. 633/1972
Rileva perché impone la registrazione delle fatture emesse; nel caso esaminato, l’operatore deve annotare a margine delle registrazioni l’esemplare della fattura previsto dall’accordo con San Marino.
Articolo 6 del d.l. 16/1993
Prevede la presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni, adempimento considerato necessario per il corretto mantenimento del regime di non imponibilità.
Massime di principio
- Nelle cessioni verso San Marino, la non imponibilità IVA dipende principalmente dalla prova dell’effettiva uscita e introduzione dei beni nel territorio sammarinese e dal rispetto degli adempimenti documentali specificamente previsti dall’accordo applicabile.
- Non ogni irregolarità formale comporta automaticamente la perdita del regime di non imponibilità: occorre distinguere gli adempimenti espressamente richiesti dalla normativa dalle formalità meramente accessorie.
- Il documento di trasporto e il codice identificativo del cessionario possono avere valore probatorio o organizzativo, ma la loro assenza non determina necessariamente l’imponibilità se l’operatore dimostra altrimenti l’effettiva esportazione e ha rispettato gli adempimenti essenziali.
- È fondamentale conservare la fattura richiesta dall’accordo, annotarla correttamente nei registri IVA e presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni, poiché tali adempimenti sono stati considerati condizioni rilevanti per il regime di non imponibilità.
- La prova dell’introduzione effettiva della merce a San Marino, anche mediante documentazione doganale e pagamento dei diritti di importazione, può prevalere sull’assenza di singoli documenti formali non espressamente qualificati come indispensabili.
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