Cassazione Penale, Ordinanza n. 18579/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate e comunque non consentite in sede di legittimità le censure proposte, perché meramente riproduttive di doglianze in fatto già esaminate e disattese in appello e prive di specificità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un fatto di rapina commesso in un supermercato: secondo la ricostruzione richiamata nella decisione, l'imputato si sarebbe impossessato del denaro dopo avere rivolto minacce alla cassiera con un taglierino, allontanandosi poi dal locale quando intervennero i Carabinieri. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è censurata la violazione di legge per avere la Corte d'appello qualificato il fatto come rapina consumata anziché tentata; con il secondo si è dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante dell'utilizzo dell'arma. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze riproponevano censure di merito già formulate in appello e già congruamente esaminate e respinte, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato che l'intervento dei Carabinieri avvenne mentre l'imputato si stava allontanando dopo essersi già impossessato del denaro, e che il taglierino era tenuto in mano sia all'ingresso sia all'uscita dal supermercato, con conseguente inferenza circa il suo effettivo utilizzo durante la minaccia.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Il fatto è stato qualificato come rapina consumata, non tentata, perché il denaro era già stato sottratto e l'imputato si stava allontanando dal luogo del fatto al momento dell'intervento dei Carabinieri.
art. 99 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di fatto già dedotte in appello e già congruamente disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è priva di specificità.
- La rapina è consumata quando l'agente ha già conseguito la disponibilità del denaro o della cosa sottratta, anche se l'allontanamento dal luogo del fatto è ancora in corso al momento dell'intervento della forza pubblica.
- La contestazione sull'aggravante dell'uso dell'arma non può essere accolta se il giudice di merito ha logicamente ricostruito, sulla base degli elementi fattuali, che l'arma era effettivamente brandita durante la minaccia.
Come è indicizzato
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