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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7919/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia accomandataria)

La controversia

La lite origina dall’opposizione proposta il 24 ottobre 2006 dalla socia accomandataria, in proprio e quale rappresentante della società in accomandita semplice, contro il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare al socio accomandante Euro 322.400,00, richiesti a titolo di restituzione di somme versate alla società. L’opponente sosteneva che gli apporti non fossero mutui, ma conferimenti atipici in conto capitale, rimborsabili soltanto all’esito della liquidazione e nei limiti dell’attivo. Il Tribunale di Firenze aveva inizialmente rigettato l’opposizione; la prima sentenza era stata dichiarata nulla dalla Corte d’appello per omessa sottoscrizione del presidente del collegio, con rimessione al primo giudice. Dopo la riassunzione, il Tribunale aveva nuovamente rigettato l’opposizione. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22 luglio 2015, aveva riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che gli elementi complessivi dimostrassero la natura di apporti di capitale di rischio: la società familiare, costituita per acquistare un immobile destinato ad ampliare lo studio professionale del ricorrente, aveva capitale iniziale di soli Euro 2.000,00, inadeguato al programma; i versamenti erano stati effettuati in rapida successione per finanziare l’operazione e la società non avrebbe potuto restituirli senza vendere l’immobile, vanificando il proprio scopo. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. 1) Ha denunciato la violazione dell’art. 2729 c.c., contestando gravità e precisione degli indizi utilizzati per qualificare gli apporti come capitale, in particolare l’esiguità del capitale iniziale e l’assenza di garanzie per ottenere finanziamenti da terzi. 2) Ha denunciato la violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., sostenendo che bilanci e scritture contabili, approvati o redatti dalla socia accomandataria, qualificavano le somme come finanziamenti e che il giudice non aveva correttamente interpretato tali documenti né contemperato gli interessi delle parti. 3) Ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., affermando che l’iscrizione in bilancio tra i finanziamenti provava la natura delle erogazioni. 4) Ha dedotto la violazione degli artt. 2252 e 2300 c.c., sostenendo che la qualificazione come conferimenti richiedesse il consenso dei soci, non provato. 5) Ha dedotto la violazione dell’art. 2253 c.c., rilevando che gli apporti non avevano modificato le quote paritarie e che la socia non aveva dimostrato di avere effettuato conferimenti equivalenti. 6) Ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non essere stati contestati i documenti contabili e le relative annotazioni come finanziamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la Corte d’appello aveva valutato in modo complessivo gli elementi presuntivi, considerando non solo il capitale sociale esiguo e la difficoltà di ottenere credito da terzi senza garanzie, ma anche la successione ravvicinata dei versamenti, il coinvolgimento diretto del socio nell’acquisto immobiliare e l’irrealistica possibilità di restituzione delle somme senza alienare il bene e compromettere lo scopo sociale. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: la natura dell’erogazione va ricostruita alla luce della volontà negoziale e delle modalità concrete di attuazione del rapporto, delle finalità pratiche e degli interessi sottesi; la denominazione contabile assume rilievo soltanto in via residuale, quando manchi una chiara manifestazione di volontà. La Corte d’appello aveva spiegato che la classificazione contabile come finanziamenti si giustificava per ragioni fiscali, e tale argomento non era stato specificamente censurato. Le contestazioni sull’autore delle scritture e sulla mancata variazione del capitale sociale investivano accertamenti di fatto o non si confrontavano con la motivazione; non ricorreva violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la censura riguardava la valutazione delle prove e non l’erronea attribuzione dell’onere probatorio. Non era inoltre applicabile il criterio sussidiario dell’art. 1371 c.c., poiché i criteri interpretativi soggettivi e sistematici prevalgono su quelli integrativi. Il quarto motivo è inammissibile perché introduceva una questione implicante accertamenti di fatto non trattata nella sentenza impugnata, senza indicare quando e in quale atto fosse stata dedotta nei gradi di merito. Il quinto è inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la contabilizzazione come finanziamenti era stata ritenuta meramente strumentale e giustificata da ragioni fiscali, sicché non era decisivo che non risultassero aumenti delle quote o conferimenti equivalenti dell’altra socia. Il sesto è infondato: l’art. 115 c.p.c. nella versione invocata non era applicabile ratione temporis; inoltre, la mancata contestazione di risultanze contabili documentali non vincolava il giudice, potendo rilevare soltanto come argomento di prova, e non era decisiva rispetto all’accertamento della reale volontà negoziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice del merito non può prescindere da una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

    La prova presuntiva deve essere apprezzata considerando unitariamente gli indizi e la loro reciproca concordanza; non è sufficiente isolare singoli elementi per contestarne separatamente la capacità dimostrativa.

  • art. 1362 c.c.

    La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

    Per distinguere un mutuo da un apporto di capitale occorre ricostruire la volontà negoziale sulla base dell’attuazione concreta del rapporto, delle sue finalità e degli interessi perseguiti; la denominazione contabile non è di per sé determinante.

  • art. 1371 c.c.

    Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.

    Il criterio sussidiario di equo contemperamento degli interessi opera dopo i criteri interpretativi soggettivi e sistematici e non può sostituirli quando questi consentano già di individuare la volontà delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce il carico alla parte sbagliata; non ricorre quando la parte contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 2252 c.c.

    La questione, che richiede un accertamento di fatto, è ignorata dalla Corte di appello e il ricorrente non chiarisce se e come sia stata dedotta nel giudizio di merito.

    Una questione che richiede accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito fosse stata proposta.

  • art. 2300 c.c.

    La questione, che richiede un accertamento di fatto, è ignorata dalla Corte di appello e il ricorrente non chiarisce se e come sia stata dedotta nel giudizio di merito.

    La censura fondata sulla necessità del consenso dei soci è inammissibile se implica un accertamento di fatto non affrontato dal giudice di merito e il ricorrente non indica dove la questione fosse stata tempestivamente dedotta.

  • art. 2253 c.c.

    La possibilità di riscontrare registrazioni di tale contenuto è infatti implicitamente negata dalla conclusione cui è pervenuto il giudice del gravame: l’aver C. voluto porre in atto conferimenti facendoli però figurare – per le indicate ragioni di opportunità -come finanziamenti.

    Quando il giudice di merito accerta che gli apporti furono sostanzialmente conferimenti dissimulati contabilmente come finanziamenti per ragioni di opportunità, la mancata registrazione di un aumento delle partecipazioni o di apporti equivalenti non è decisiva rispetto alla qualificazione accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    Il dato della mancata contestazione, da parte della controricorrente, del contenuto delle annotazioni in cui compariva la voce “finanziamenti” è, dunque, in sè privo di decisività: e infatti la Corte di appello l’ha superato chiarendo come, a monte, fosse irrilevante la prova documentale di cui qui si dibatte, giacchè essa non era rappresentativa della reale intenzione delle parti e trovava il proprio fondamento giustificativo nelle richiamate ragioni di natura fiscale.

    La mancata contestazione del contenuto di scritture contabili, quando riguarda risultanze documentali di natura probatoria e non fatti principali costitutivi, non vincola il giudice e non impedisce di valutarne la rilevanza rispetto alla reale volontà delle parti.

  • art. 167 c.p.c.

    Per la giurisprudenza formatasi sul testo dell’art. 167 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990 (ma anche sulla scorta degli insegnamenti di Cass. Sez. U. 23 gennaio 2002, n. 761), il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre la non contestazione dei fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, consente al giudice di utilizzare la mancata contestazione come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

    La non contestazione comporta l’ammissione dei fatti principali costitutivi del diritto; rispetto ai fatti secondari dedotti a fini probatori, essa costituisce soltanto un argomento di prova rimesso all’apprezzamento giudiziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Per la giurisprudenza formatasi sul testo dell’art. 167 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990 (ma anche sulla scorta degli insegnamenti di Cass. Sez. U. 23 gennaio 2002, n. 761), il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre la non contestazione dei fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, consente al giudice di utilizzare la mancata contestazione come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

    La mancata contestazione di fatti secondari, aventi funzione probatoria, può essere apprezzata dal giudice come argomento di prova e non determina automaticamente l’ammissione del fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    Il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 2697 c.c. concerne l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, non la contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto, quando ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra finanziamento soci rimborsabile e apporto di capitale di rischio va compiuta ricostruendo la volontà negoziale attraverso le modalità concrete di attuazione del rapporto, le finalità pratiche e gli interessi perseguiti; la denominazione utilizzata nelle scritture contabili rileva soltanto in via residuale, quando manchi una chiara manifestazione di volontà.
  • La prova presuntiva deve fondarsi su una valutazione complessiva degli indizi, verificandone concordanza e combinazione, e non su un esame atomistico dei singoli elementi.
  • Il socio che agisce per la restituzione delle somme erogate alla società ha l’onere di provare che l’erogazione fosse un mutuo e non un apporto destinato a capitale di rischio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; la contestazione del peso o della valutazione delle prove non integra, di per sé, tale violazione.
  • Nell’interpretazione contrattuale i criteri soggettivi e sistematici precedono quelli integrativi: il criterio dell’equo contemperamento degli interessi non si applica quando la ricerca della comune intenzione delle parti abbia già condotto a un risultato utile.
  • La mancata contestazione di risultanze contabili documentali, quando queste sono dedotte in funzione probatoria e non costituiscono fatti principali, non vincola il giudice; può essere valutata soltanto come argomento di prova.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiProveImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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