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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22304/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011: uno emesso nei confronti di un'associazione professionale di avvocati, per maggior IRAP e IVA, e uno emesso nei confronti di uno dei professionisti associati, per maggior reddito di partecipazione tassato per trasparenza con maggior IRPEF e addizionali. I ricorsi introduttivi, riuniti, furono respinti in primo grado e poi in appello. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva cassato la sentenza d'appello perché la CTR non aveva adeguatamente verificato la legittimazione del firmatario dell'avviso, in relazione alla delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello, ritenendo valida la delega sulla base di documentazione richiamata come già agli atti o comunque presente nel processo. Con il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in rinvio, il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe violato il decisum rescindente valorizzando documenti prodotti tardivamente e avulsi dai limiti del giudizio rescissorio; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione del giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, ove era stata dichiarata nulla la medesima delega di firma, e chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite; (3) ancora violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e omesso esame, con riguardo all'avviso emesso nei confronti del socio, assumendo che il giudice di rinvio avesse omesso ogni valutazione sulla sottoscrizione apposta da un soggetto diverso e avesse comunque motivato solo sulla delega riferita all'altro avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità il primo motivo, perché il ricorrente non ha indicato in modo sufficientemente puntuale quali documenti sarebbero stati prodotti per la prima volta nel giudizio di rinvio e posti a base della decisione, né ha spiegato perché non fossero riconducibili a esigenze istruttorie emerse dalla precedente fase rescindente. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato nella fase rescindente e non può essere rimesso in discussione da un diverso orientamento giurisprudenziale sopravvenuto; inoltre non è consentito, in tale sede, un sindacato che si traduca in una surrettizia revocazione della decisione rescindente, né la rimessione alle Sezioni Unite per rimettere in discussione il principio già fissato. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non ha indicato dove e come la questione della sottoscrizione dell'avviso emesso nei confronti del socio fosse stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito, con conseguente difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente apposta da un funzionario delegato; in caso di contestazione specifica sulla legittimazione del sottoscrittore, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza della delega. Nel giudizio di rinvio, però, il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione resta vincolante per il giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato come parametro della dedotta violazione del giudice di rinvio per asserita pronuncia oltre o fuori dai limiti del decisum rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il carattere chiuso e i limiti del giudizio di rinvio, soprattutto rispetto a nuove prove e alla conformità alla sentenza rescindente.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario di rinvio le nuove prove documentali sono in linea di principio precluse, salvo esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza rescindente, fatti sopravvenuti o impossibilità di produrle prima per forza maggiore.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla Corte per chiarire che la disciplina sulla produzione di nuovi documenti nel grado di appello non si applica automaticamente al giudizio riassunto dopo cassazione con rinvio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione invocati per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come regola di specificità del ricorso per cassazione: occorre indicare puntualmente atti, documenti e contenuto rilevante, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può disattenderlo neppure per effetto di un successivo mutamento giurisprudenziale.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude che, nel ricorso contro la sentenza resa in sede rescissoria, possa disporsi la rimessione alle Sezioni Unite per rimettere in discussione il principio fissato nella fase rescindente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato, secondo la formula di legge prevista in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto fissato nella fase rescindente e non può rimettere in discussione tale principio sulla base di un diverso orientamento giurisprudenziale sopravvenuto.
  • Nel processo tributario di rinvio le nuove produzioni documentali sono ammissibili solo se giustificate da esigenze istruttorie nascenti dalla sentenza di cassazione, da fatti sopravvenuti o da impossibilità di produzione precedente per forza maggiore; chi deduce la violazione di tali limiti deve indicare con precisione quali documenti siano stati prodotti tardivamente e perché siano decisivi.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non specifica in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, così da consentire il controllo sulla decisività e sulla tempestività delle deduzioni.
  • La deduzione di un giudicato esterno o di un precedente favorevole intervenuto in altro giudizio non può essere utilizzata per eludere il vincolo derivante dal principio di diritto già enunciato nella fase rescindente, né per trasformare il controllo sulla sentenza di rinvio in una revocazione impropria della decisione di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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