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Sentenza

Sentenza n. 117/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza ALLA SENTENZA N. 661/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI IL 29.5.2019 E PUBBLICATA IL 31.5.2019, PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202500105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Locri che aveva condannato il Comune al pagamento di € 43.041,06, oltre interessi legali e moratori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il fallimento ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato, notificata al Comune il 30 giugno 2020, nella parte relativa alla condanna al pagamento di € 43.041,06, oltre interessi legali e moratori fino al soddisfo. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo. Dopo alcuni rinvii richiesti per trattative tra le parti, il ricorrente ha insistito per la decisione e per la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo azionato aveva autorità di cosa giudicata, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, sussistevano tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Comune è stato ordinato di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Siderno, incaricato di compiere anche le operazioni contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà inoltre provvedere alle spese di giudizio, al contributo unificato eventualmente versato e agli interessi maturati, riferendo al TAR sull'attività svolta. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del potere esercitato dal TAR nel giudizio di ottemperanza, compresa l'assegnazione di un termine per l'adempimento e la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio, successivo alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, consente di procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'ente pubblico.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione intimata provare l'avvenuto adempimento del giudicato; la mancata costituzione o l'assenza di tale prova giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compito di compiere tutti gli atti amministrativi, contabili e finanziari necessari al pagamento dovuto.
  • La carenza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un ente pubblico; l'organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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