Sentenza n. 497/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sez. Lavoro n. 236/2024, emessa in data 27.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione lavoro, n. 236/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del Docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico del valore nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, mediante accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all’adozione degli atti necessari e al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 marzo 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, ed era decorso il termine di moratoria di 120 giorni. Il ricorrente ha quindi dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la definitività della sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione all’Amministrazione, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione, imponendo il compimento di tutti gli atti necessari per consentire al ricorrente il godimento del beneficio riconosciuto. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per provvedere in via sostitutiva, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Ha posto compensi e spese dell’eventuale attività commissariale a carico dell’Amministrazione, ritenendoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della particolare funzione della Carta del Docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia rimasta inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, fissato il termine per provvedere e nominato il commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disciplina relativa ai compensi del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone l’adozione degli atti necessari al pagamento o all’attribuzione di un beneficio, il giudice amministrativo può ordinare l’ottemperanza fissando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine di moratoria applicabile e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione giustificano l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione rimessa a un organo dell’Amministrazione inadempiente, purché siano fissati il termine per l’intervento sostitutivo e gli atti necessari a dare concreta esecuzione al giudicato.
- La disciplina sui compensi dell’attività commissariale prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, con oneri a carico dell’Amministrazione inadempiente e senza compensi ulteriori quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La fissazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione del beneficio da eseguire, la misura risulti manifestamente iniqua; in particolare, un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale non è automaticamente assimilabile a un corrispettivo monetario suscettibile di penalizzazione per il ritardo.
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