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Sentenza

Sentenza del 04/04/2019 n. 2023 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

TARI - Superfici assoggettabile - Rifiuti speciali - Fabbricati rurali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che alcune superfici non dovessero essere assoggettate alla TARI, perché utilizzate per la produzione di rifiuti speciali, in particolare imballaggi secondari o terziari, oppure perché riferite a fabbricati rurali. La decisione ribadisce che spetta al contribuente dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti per ottenere riduzioni o esenzioni. Gli imballaggi secondari e terziari sono qualificabili come rifiuti speciali quando il regolamento comunale non ne prevede l'assimilazione ai rifiuti urbani; le relative aree di produzione sono quindi escluse dalla TARI. Tale esclusione non si estende automaticamente ai fabbricati rurali utilizzati da agriturismi per lo svolgimento di attività ricettive.

La decisione

La pretesa di riduzione o esenzione è stata riconosciuta solo nei limiti in cui il contribuente abbia provato la produzione di rifiuti speciali su specifiche superfici. Le aree destinate alla produzione di imballaggi secondari o terziari, in assenza di assimilazione comunale, devono essere escluse dalla TARI. È stata invece negata l'applicazione delle agevolazioni previste per i fabbricati rurali alle superfici degli agriturismi impiegate per attività ricettive connesse all'attività agricola, poiché rileva l'uso concreto dei locali e non la sola qualificazione catastale o rurale dell'immobile.

Norme richiamate

  • Disciplina TARI sulle superfici produttive di rifiuti speciali

    L'esclusione o la riduzione della TARI richiede la prova, da parte del contribuente, delle superfici effettivamente utilizzate per produrre rifiuti speciali e della loro distinta delimitazione.

  • Regolamento comunale sulla assimilazione dei rifiuti

    Se il Comune non ha previsto l'assimilazione degli imballaggi secondari o terziari ai rifiuti urbani, tali rifiuti restano speciali e le aree in cui sono prodotti non sono soggette alla TARI.

  • Agevolazioni TARI per fabbricati rurali

    La ruralità dell'immobile non comporta automaticamente l'esenzione o la riduzione quando i locali sono concretamente destinati ad attività ricettive di agriturismo.

Massime di principio

  • Chi chiede una riduzione o un'esenzione TARI deve fornire una prova concreta e documentata: planimetrie, descrizione delle lavorazioni, quantità e tipologia dei rifiuti e modalità di smaltimento.
  • L'esclusione riguarda le superfici effettivamente utilizzate per la produzione di rifiuti speciali, non necessariamente l'intero immobile o l'intera attività.
  • Per gli imballaggi secondari e terziari occorre verificare il regolamento comunale: in mancanza di assimilazione, le aree di produzione possono essere escluse dalla TARI.
  • La classificazione catastale come fabbricato rurale non è sufficiente per ottenere agevolazioni TARI; prevale la destinazione e l'utilizzo concreto dei locali.
  • Le superfici di un agriturismo utilizzate per ospitalità, ristorazione o altri servizi ricettivi possono restare soggette alla TARI anche se l'attività è collegata a un'azienda agricola.

Testo integrale

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