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Sentenza

Sentenza n. 1514/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'INPS sull'istanza di riconoscimento dell'assegno di inclusione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio serbato dall'INPS di Verona sulla diffida del 28 agosto 2025, avente a oggetto la richiesta di riconoscimento dell'assegno di inclusione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato qualificato dal ricorrente anche come domanda in materia di accesso e trasparenza amministrativa. A seguito del rilievo d'ufficio sulla possibile inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione, il ricorrente ha sostenuto che la propria posizione fosse un interesse legittimo pretensivo, poiché l'INPS avrebbe dovuto adottare un provvedimento di riconoscimento o diniego. Ha inoltre contestato, in termini generici, la terzietà e l'imparzialità dei componenti del collegio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. In via preliminare ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la contestazione della terzietà e imparzialità del collegio: l'istanza di ricusazione non era stata proposta nei termini e la contestazione era generica, priva di motivazione e non riconducibile ai presupposti dell'art. 51 c.p.a. Il giudice ha poi qualificato la domanda come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e non come ricorso in materia di accesso. Ha ritenuto che l'azione contro il silenzio presupponga la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e non costituisca un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il riconoscimento dell'assegno di inclusione è stato qualificato come pretesa patrimoniale direttamente attribuita dalla legge al ricorrere di requisiti predeterminati, senza margini di apprezzamento discrezionale dell'INPS; ne deriva la natura di diritto soggettivo e la giurisdizione ordinaria. Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro i termini dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate. È stata inoltre confermata la decisione di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, c.p.a.

    l’istanza di ricusazione del magistrato giudicante deve essere proposta, a pena di decadenza, almeno tre giorni prima dell’udienza designata

    La ricusazione deve essere proposta nei termini e con le modalità previste dalla norma; la contestazione tardiva o generica non è ammissibile.

  • art. 51, comma 1, c.p.a.

    La contestazione della terzietà e imparzialità dei giudici è infondata in assenza dei presupposti tipizzati per la ricusazione.

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è esperibile quando l'obbligo di provvedere riguarda l'esercizio di una potestà amministrativa e sussiste la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale.

  • art. 117 c.p.a.

    La norma disciplina il rito dell'azione contro il silenzio, ma non fonda né amplia la giurisdizione amministrativa e non è utilizzabile per ogni inerzia dell'amministrazione.

  • art. 2 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla l. 3 luglio 2023, n. 85

    La prestazione dell'assegno di inclusione è subordinata a requisiti legali predeterminati; il relativo riconoscimento integra una posizione di diritto soggettivo e non richiede apprezzamenti discrezionali dell'INPS.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, quale la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando, rispetto al rapporto sostanziale, sussiste la giurisdizione amministrativa e l'obbligo di provvedere implica l'esercizio di una potestà autoritativa; l'art. 117 c.p.a. disciplina il rito, ma non crea un'autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa.
  • Quando una prestazione patrimoniale è direttamente attribuita dalla legge al ricorrere di requisiti predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e le controversie sul suo riconoscimento spettano al giudice ordinario.
  • Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo non integra il silenzio-inadempimento azionabile davanti al giudice amministrativo; l'interessato deve rivolgersi al giudice competente sul rapporto sostanziale.
  • Una contestazione della terzietà o imparzialità del collegio, formulata genericamente e senza indicazione di specifiche cause di ricusazione, è inammissibile e comunque infondata; l'istanza di ricusazione deve essere proposta nei termini previsti dall'art. 18, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

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