Cassazione Penale, Ordinanza n. 04625/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente, quindi senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dalla parte contro l'ordinanza del 5 luglio 2024 del tribunale di sorveglianza di Roma. Dalla motivazione dell'ordinanza di legittimità non emergono i contenuti sostanziali delle censure contro il provvedimento di sorveglianza, perché la Corte decide esclusivamente su un vizio formale dell'impugnazione: il ricorso non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ma era stato presentato personalmente dal ricorrente, in violazione delle norme che impongono tale difesa tecnica a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione richiede il rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge; il ricorso personale non può sostituire la sottoscrizione del difensore nei casi in cui è necessaria la difesa tecnica.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
La modifica legislativa richiamata rafforza il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, quando la legge richiede la difesa tecnica, è inammissibile se proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un cassazionista è presidio formale indefettibile: la sua mancanza integra una causa autonoma di inammissibilità, indipendente dal merito delle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte deve applicare la conseguenza economica prevista dalla legge, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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