Ordinanza n. 2463/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di scorrimento della graduatoria e di reclutamento a seguito della rinuncia di due vincitori, nonché disposizione del bando relativa alla suddivisione delle graduatorie per tipologia o gruppo di lauree magistrali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al terzo posto tra gli idonei non vincitori della graduatoria per Tenenti del Corpo Ingegneri in possesso della laurea in biologia, a fronte di un solo posto messo a concorso, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha riscontrato negativamente la sua istanza di autotutela e disponibilità al reclutamento. La ricorrente aveva sostenuto che la rinuncia di due vincitori imponesse o consentisse il suo reclutamento mediante scorrimento della graduatoria. Ha inoltre contestato, in parte qua, la disposizione del bando che prevedeva graduatorie di merito distinte per tipologia o gruppo di lauree magistrali, nella parte in cui impediva di utilizzare le rinunce riferite ad altri profili professionali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha rilevato che l'art. 15 del bando prevedeva graduatorie distinte per ciascuna tipologia o gruppo di lauree magistrali indicata dall'art. 1, comma 2, e che la ricorrente apparteneva alla graduatoria relativa ai candidati in possesso della laurea in biologia. Le rinunce dei due vincitori non riguardavano tale profilo e, pertanto, non giustificavano lo scorrimento della graduatoria della ricorrente. Il giudice ha ritenuto non illogica né arbitraria la suddivisione dei posti in relazione ai titoli di studio, poiché funzionale all'esigenza dell'amministrazione di reclutare le specifiche professionalità necessarie e di assicurare il buon andamento e l'efficienza degli uffici. La pretesa di essere reclutata in assenza di rinunce relative al proprio profilo è stata giudicata irrazionale e priva di base normativa. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 15 del bando di concorso
le graduatorie di merito sono distinte per ogni “tipologia/gruppo di lauree magistrali” così come previste dall’art. 1, comma 2, del bando
La disposizione impone la gestione separata delle graduatorie riferite ai diversi gruppi di lauree magistrali; lo scorrimento conseguente a rinunce può operare soltanto nell'ambito del profilo cui le rinunce si riferiscono.
art. 1, comma 2, del bando di concorso
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione individua le tipologie o i gruppi di lauree magistrali cui sono collegati i posti e le relative graduatorie, secondo le specifiche esigenze professionali dell'amministrazione.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per l'assenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso prevede graduatorie distinte per tipologie o gruppi di titoli di studio, le graduatorie devono essere considerate autonome e lo scorrimento conseguente alla rinuncia dei vincitori opera, in linea di principio, soltanto nella graduatoria e nel profilo cui le rinunce si riferiscono.
- La suddivisione dei posti e delle graduatorie in relazione ai diversi titoli di studio non è illogica o arbitraria se è funzionale al reclutamento delle specifiche professionalità di cui l'amministrazione ha bisogno e al buon andamento e all'efficienza degli uffici.
- L'idoneo non vincitore non può pretendere il reclutamento mediante l'utilizzazione di rinunce riferite a un diverso profilo professionale quando, nella graduatoria cui appartiene, non si sia verificata alcuna rinuncia e manchi una specifica base normativa per lo scorrimento trasversale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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