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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 20/03/2026.0287316.U del 20 marzo 2026 recante “Comunicazione di archiviazione per improcedibilità” con la quale l’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità dell’istanza di PAUR e la contestuale archiviazione dell’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) presentata dalla ricorrente; - della nota prot. n. 04/03/2026.0202444.E adottata dall’ARPAE in data 4 marzo 2026; NONCHÉ previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Giustizia amministrativa202600518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione per improcedibilità dell’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), unitamente a una nota ARPAE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione regionale di improcedibilità e archiviazione della propria istanza di PAUR, nonché una precedente nota ARPAE. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti e, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’articolo 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, introdotto dall’articolo 2 del d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026. Secondo la prospettazione della ricorrente, la disposizione sarebbe stata interpretata dalle amministrazioni nel senso di vietare impianti FER non ricompresi nell’Allegato A del d.lgs. n. 190/2024 anche nella buffer zone dei siti UNESCO; sono stati denunciati, tra gli altri, la violazione dell’articolo 77 Cost. per carenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, nonché degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost. e dei principi dell’Unione europea di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che le questioni giuridiche prospettate presentano una complessità tale da richiedere un ulteriore approfondimento nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto, allo stato, prevalente la salvaguardia dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete prospettato dalla società, disponendo la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata quindi disposta nei limiti indicati in motivazione. È stata fissata l’udienza pubblica del 5 novembre 2026 per la trattazione del merito e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta.

  • art. 11-quinquies d.lgs. n. 190/2024

    Disposizione la cui interpretazione, secondo la prospettazione della ricorrente, inciderebbe sulla possibilità di installare impianti FER nella buffer zone di siti UNESCO; il TAR non ne ha definito in questa fase il significato.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    Disposizione che ha introdotto l’articolo 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024; la relativa legittimità costituzionale è stata prospettata dalla ricorrente, ma non decisa nell’ordinanza cautelare.

  • art. 77 Cost.

    Parametro costituzionale indicato dalla ricorrente con riferimento alla dedotta carenza dei presupposti per la decretazione d’urgenza; la questione non è stata definita nella fase cautelare.

  • artt. 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost.

    Parametri costituzionali indicati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale; il TAR non ne ha deciso la fondatezza in questa fase.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche sottoposte al giudice presentano particolare complessità e richiedono un approfondimento proprio del merito, il giudice può accordare la tutela interinale sulla base del bilanciamento degli interessi, senza definire anticipatamente le questioni di legittimità dell’atto o della disciplina applicabile.
  • Il bilanciamento cautelare può attribuire prevalenza alla salvaguardia della posizione del ricorrente connessa alla prenotazione del collegamento alla rete, disponendo la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione fino alla decisione di merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto in forma limitata e conformato agli effetti concretamente necessari a preservare l’utilità della futura decisione di merito, senza comportare necessariamente la definitiva caducazione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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