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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28647/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 4 marzo 2025 con la quale il Tribunale aveva rigettato (o, più precisamente, non aveva immediatamente dichiarato) l'improcedibilità richiesta dalla difesa. La difesa aveva sostenuto che i fatti contestati erano sostanzialmente identici a quelli già oggetto di un precedente decreto di archiviazione (che ricomprendeva condotte fino a gennaio 2017) e a una parallela sentenza di assoluzione, per cui doveva operare l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'ordinamento (richiamando tra l'altro artt. 129, 469 e 649 c.p.p.). I ricorrenti denunciavano violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe dovuto, senza rinvio all'istruttoria dibattimentale, accertare l'identità dei fatti e chiudere il giudizio per preclusione processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non impugnabile autonomamente (art. 568 c.p.p.) e non rientrante nella categoria dell'abnormità. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse una decisione provvisoria e rientrasse nei poteri riconosciuti al giudice; non si era determinata una stasi del processo né una violazione così grave delle regole da integrare l'ipotesi di abnormità rimediabile in Cassazione. Si è esclusa anche l'applicabilità del divieto del bis in idem al decreto di archiviazione, poiché tale provvedimento non ha efficacia di giudicato come una sentenza di condanna. In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come fondamento dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di improcedibilità; la Corte non ha ritenuto che il caso manifestasse la immediata applicabilità dell'art. 129 tale da impedire ogni rinvio istruttorio.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa al giudicato e alla definizione dei procedimenti; la Corte ha osservato che il decreto di archiviazione non equivale a una sentenza definitoria con efficacia di giudicato ai fini dell'art. 469.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nel tema del divieto del bis in idem; la Corte ha chiarito che il divieto previsto per sentenze o decreti penali di condanna non si estende al decreto di archiviazione, che non ha efficacia di giudicato.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso: l'atto impugnato è un provvedimento che non è autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Cassazione.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte per sottolineare che il tipo di provvedimento impugnato rientra in un regime di impugnabilità disciplinato e quindi non soggetto a rimedi straordinari basati sul concetto di abnormità.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al divieto di doppia punizione (bis in idem) ma la Corte ha ribadito che la disciplina del divieto è limitata ai casi di precedente condanna e non comprende il decreto di archiviazione.

Massime di principio

  • Un decreto di archiviazione non ha valore di giudicato e, quindi, di per sé non impedisce automaticamente una nuova imputazione: il divieto di bis in idem si applica alle sentenze o ai decreti penali di condanna, non all'archiviazione.
  • Non tutti i provvedimenti non immediatamente favorevoli all'imputato sono impugnabili in Cassazione: il ricorso per cassazione non è ammissibile contro provvedimenti non autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
  • La categoria dell'abnormità è eccezionale e ricorre solo quando il provvedimento è estraneo al sistema giuridico o manifesta una 'anomalia genetica o funzionale' così grave da non poter essere ricondotto ai poteri riconosciuti al giudice; decisioni provvisorie o di rinvio non rientrano di norma in questa categoria.
  • Il giudice può riservarsi e rinviare la valutazione sull'improcedibilità all'esito dell'istruttoria dibattimentale se non sussistono elementi manifesti e incontestabili che impongano l'immediata declaratoria.
  • Per ottenere la declaratoria di improcedibilità per identità di fatto rispetto a un precedente procedimento è necessaria una chiara e motivata coincidenza fattuale e giuridica: la mera sovrapponibilità apparente non è sufficiente a bloccare d'ufficio il processo.
  • Le deduzioni difensive che invocano la chiusura immediata del processo per ragioni di preclusione devono essere supportate da elemento probatori o documentali tali da rendere manifesta e incontestabile l'assorbimento delle stesse condotte in un precedente procedimento.

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