Cassazione Penale, Sentenza n. 28647/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 4 marzo 2025 con la quale il Tribunale aveva rigettato (o, più precisamente, non aveva immediatamente dichiarato) l'improcedibilità richiesta dalla difesa. La difesa aveva sostenuto che i fatti contestati erano sostanzialmente identici a quelli già oggetto di un precedente decreto di archiviazione (che ricomprendeva condotte fino a gennaio 2017) e a una parallela sentenza di assoluzione, per cui doveva operare l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'ordinamento (richiamando tra l'altro artt. 129, 469 e 649 c.p.p.). I ricorrenti denunciavano violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe dovuto, senza rinvio all'istruttoria dibattimentale, accertare l'identità dei fatti e chiudere il giudizio per preclusione processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non impugnabile autonomamente (art. 568 c.p.p.) e non rientrante nella categoria dell'abnormità. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse una decisione provvisoria e rientrasse nei poteri riconosciuti al giudice; non si era determinata una stasi del processo né una violazione così grave delle regole da integrare l'ipotesi di abnormità rimediabile in Cassazione. Si è esclusa anche l'applicabilità del divieto del bis in idem al decreto di archiviazione, poiché tale provvedimento non ha efficacia di giudicato come una sentenza di condanna. In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come fondamento dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di improcedibilità; la Corte non ha ritenuto che il caso manifestasse la immediata applicabilità dell'art. 129 tale da impedire ogni rinvio istruttorio.
art. 469 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa al giudicato e alla definizione dei procedimenti; la Corte ha osservato che il decreto di archiviazione non equivale a una sentenza definitoria con efficacia di giudicato ai fini dell'art. 469.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nel tema del divieto del bis in idem; la Corte ha chiarito che il divieto previsto per sentenze o decreti penali di condanna non si estende al decreto di archiviazione, che non ha efficacia di giudicato.
art. 568 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso: l'atto impugnato è un provvedimento che non è autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Cassazione.
art. 586 cod. proc. pen.
Riferita dalla Corte per sottolineare che il tipo di provvedimento impugnato rientra in un regime di impugnabilità disciplinato e quindi non soggetto a rimedi straordinari basati sul concetto di abnormità.
art. 669 cod. proc. pen.
Citato in relazione al divieto di doppia punizione (bis in idem) ma la Corte ha ribadito che la disciplina del divieto è limitata ai casi di precedente condanna e non comprende il decreto di archiviazione.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione non ha valore di giudicato e, quindi, di per sé non impedisce automaticamente una nuova imputazione: il divieto di bis in idem si applica alle sentenze o ai decreti penali di condanna, non all'archiviazione.
- Non tutti i provvedimenti non immediatamente favorevoli all'imputato sono impugnabili in Cassazione: il ricorso per cassazione non è ammissibile contro provvedimenti non autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- La categoria dell'abnormità è eccezionale e ricorre solo quando il provvedimento è estraneo al sistema giuridico o manifesta una 'anomalia genetica o funzionale' così grave da non poter essere ricondotto ai poteri riconosciuti al giudice; decisioni provvisorie o di rinvio non rientrano di norma in questa categoria.
- Il giudice può riservarsi e rinviare la valutazione sull'improcedibilità all'esito dell'istruttoria dibattimentale se non sussistono elementi manifesti e incontestabili che impongano l'immediata declaratoria.
- Per ottenere la declaratoria di improcedibilità per identità di fatto rispetto a un precedente procedimento è necessaria una chiara e motivata coincidenza fattuale e giuridica: la mera sovrapponibilità apparente non è sufficiente a bloccare d'ufficio il processo.
- Le deduzioni difensive che invocano la chiusura immediata del processo per ragioni di preclusione devono essere supportate da elemento probatori o documentali tali da rendere manifesta e incontestabile l'assorbimento delle stesse condotte in un precedente procedimento.
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