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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione all'amianto, proposta da un soggetto già pensionato. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, ritenendo tempestiva l'azione perché riferita a un diritto autonomo rispetto al mero ricalcolo della pensione, e aveva escluso la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. L'INPS ha impugnato con due motivi: (1) violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello della parte privata avesse censurato solo una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'appello; (2) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, perché la decadenza triennale sarebbe già maturata in relazione alla prima domanda amministrativa del 10 aprile 2008, dovendo il dies a quo essere ancorato a tale originaria domanda e non alla successiva istanza del 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che la decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie sulla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e che, nella specie, il termine decorreva dalla prima domanda amministrativa del 2008. Poiché a tale data il termine triennale era già spirato quando è stata introdotta l'azione giudiziaria, la decisione di merito è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del pensionato. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'intimato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    il beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un'agevolazione che incide sulla contribuzione ed è autonomamente azionabile rispetto al semplice ricalcolo della pensione.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico applicabile anche alle controversie sulla maggiorazione contributiva per amianto; il termine decorre dalla presentazione della domanda amministrativa originaria, con irrilevanza di successive riproposizioni o richieste di chiarimenti.

  • art. 4 d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992

    ha sostituito il testo dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, confermandone l'ambito applicativo alle prestazioni previdenziali controverse.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso dell'INPS era articolato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso dell'INPS era articolato nel rispetto degli oneri di produzione documentale.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    ha consentito alla Corte, una volta accolto il motivo e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    ha fondato la compensazione delle spese dei gradi di merito, giustificata dal consolidarsi dei principi giurisprudenziali solo in epoca successiva agli atti introduttivi.

  • art. 434 c.p.c.

    invocato nel primo motivo di ricorso per denunciare l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato nel primo motivo di ricorso per denunciare l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

Massime di principio

  • La decadenza sostanziale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera anche nelle controversie aventi ad oggetto la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per soggetti già pensionati sia per soggetti ancora non pensionati, quando la lite investa l'acquisizione del diritto o la determinazione della misura della prestazione.
  • Ai fini della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, il dies a quo va individuato nella data di presentazione della domanda amministrativa originaria; una successiva riproposizione della domanda non riapre il termine né elide la decadenza già maturata.
  • La domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per amianto non coincide con la domanda di ricalcolo della pensione: essa mira a far accertare un beneficio previdenziale autonomo, dotato di specifica individualità e fondato su presupposti propri, pur se funzionale all'accesso o all'incremento del trattamento pensionistico.
  • Quando il motivo accolto consente una decisione immediata nel merito e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e definire direttamente la controversia.
  • La decadenza previdenziale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è qualificata come decadenza sostanziale di ordine pubblico, posta a tutela della certezza delle erogazioni gravanti sui bilanci pubblici.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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