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Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Palermo, con richiamo al verbale del Gruppo Provinciale Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 92, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.lgs. 159/2011, dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, sostenendo che non fossero adeguatamente motivate le ragioni dell’omessa comunicazione del preavviso e della pretermissione del contraddittorio procedimentale. La ricorrente ha affermato che, se coinvolta nel procedimento, avrebbe potuto evidenziare l’assenza di elementi nuovi rispetto alla precedente interdittiva, l’impossibilità di fondare una nuova misura sugli stessi indizi già riferiti ad altra società e la propria disponibilità ad adottare misure di self-cleaning o di prevenzione collaborativa. Con il secondo motivo ha contestato la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 84 ss. d.lgs. 159/2011, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il provvedimento fosse basato essenzialmente sul quadro indiziario della precedente interdittiva del 2016, senza elementi nuovi e attuali. Con il terzo motivo ha censurato singolarmente gli elementi valorizzati dalla Prefettura: i rapporti di parentela con soggetti condannati per associazione mafiosa, ritenuti troppo risalenti o comunque inidonei; la valutazione della sentenza assolutoria della Corte d’appello di Milano; il riferimento al decreto di confisca del Tribunale di Palermo; il valore attribuito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; l’assenza di collegamenti gestori tra i familiari e la società; e l’esclusione della prevenzione collaborativa. La Prefettura ha sostenuto la legittimità della misura, evidenziando la continuità del quadro indiziario, le sopravvenute condanne del legale rappresentante per reati fiscali e falsità, le omissioni relative a precedenti interdittive e richieste di ingenti finanziamenti pubblici, nonché l’assenza di una dissociazione dal contesto mafioso.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso qualsiasi integrazione postuma della motivazione, rilevando che l’interdittiva indicava già le ragioni dell’omessa comunicazione del preavviso: l’esigenza di impedire il protrarsi dei rapporti con la pubblica amministrazione, di prevenire l’espansione mafiosa e, soprattutto, la richiesta di ingenti finanziamenti pubblici da parte di una società già destinataria di interdittiva. Tali circostanze, unite alla persistente intensità dei rapporti con una famiglia mafiosa, sono state ritenute idonee a dimostrare e motivare l’urgenza. Il successivo invio, nel 2025, della comunicazione di avvio di un nuovo procedimento nei confronti di altra società non è stato provato e, comunque, non dimostrerebbe l’illegittimità della scelta compiuta nel 2023, rientrando nell’ampia discrezionalità prefettizia. Il TAR ha inoltre rilevato che l’interdittiva aveva espressamente escluso la prevenzione collaborativa in ragione del carattere non occasionale del rischio di infiltrazione. Quanto ai secondi e terzi motivi, il Collegio ha ritenuto che il quadro indiziario dovesse essere valutato complessivamente, considerando una vicenda istruttoria sviluppatasi nell’arco di quattordici anni e non isolando il solo periodo 2016-2023. Le precedenti pronunce del TAR e del CGARS avevano già ritenuto sufficiente il quadro relativo alle interdittive del 2009 e del 2016, sottolineando gli stretti vincoli parentali, i contatti con soggetti mafiosi detenuti e l’assenza di una presa di distanza. Sono stati considerati elementi di attualizzazione le sopravvenute condanne del legale rappresentante per falsità e reati tributari, le omissioni relative alle precedenti interdittive, la continuità dei rapporti economici e personali con soggetti collegati a contesti mafiosi, l’utilizzo dei locali della società da parte di soggetti condannati e l’assenza di cesure rispetto al contesto mafioso. La sentenza assolutoria della Corte d’appello di Milano, pronunciata per carenza dell’elemento soggettivo, non è stata ritenuta incompatibile con la valutazione amministrativa preventiva, poiché lasciava ferme le circostanze fattuali autonomamente apprezzabili dalla Prefettura e non dimostrava una soluzione di continuità nei rapporti rilevanti. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’interdittiva può fondarsi anche su fatti risalenti, quando la loro valutazione complessiva consenta di formulare un giudizio attuale e concreto sul pericolo di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune di Palermo, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 92, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater d.lgs. 159/2011

    contraddittorio partecipativo

    La pretermissione del contraddittorio procedimentale è legittima quando la Prefettura motivi specificamente sulle esigenze di celerità e prevenzione connesse alla situazione concreta.

  • art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base della possibilità di omettere il contraddittorio procedimentale in presenza delle condizioni previste dalla disciplina antimafia.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    L’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva fondata su una valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa, desunta da un quadro indiziario complessivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’interdittiva deve rendere comprensibili gli elementi istruttori e le ragioni della valutazione prefettizia, comprese quelle relative all’urgenza e all’attualità del rischio.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non risulta violato quando l’amministrazione fonda la misura su un’istruttoria pluriennale e su una motivazione ritenuta adeguata e non illogica.

Massime di principio

  • L’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti, purché la loro valutazione complessiva consenta di desumere un pericolo di infiltrazione mafiosa attuale, concreto e non meramente occasionale.
  • Nel giudizio sulla persistenza del rischio mafioso, il quadro istruttorio non deve essere necessariamente limitato al periodo successivo alla precedente interdittiva, ma può comprendere l’intera sequenza di accertamenti e vicende già esaminata dall’autorità, integrata dagli elementi sopravvenuti.
  • Una sentenza penale assolutoria per carenza dell’elemento soggettivo non impedisce, di per sé, alla Prefettura di valorizzare autonomamente i fatti materiali emersi nel processo ai fini della prevenzione antimafia, quando la pronuncia non dimostri una cesura rispetto ai rapporti e al contesto indiziario rilevanti.
  • La mera detenzione o il decesso dei familiari mafiosi non escludono automaticamente il pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa, se persistono rapporti, vincoli parentali, elementi di gestione clanica o altri indizi di influenza sull’impresa.
  • La comunicazione del contraddittorio procedimentale può essere omessa quando il provvedimento interdittivo esponga specifiche e concrete ragioni di urgenza, quali il rischio di immediato accesso a ingenti risorse pubbliche da parte di un’impresa già destinataria di interdittiva e la necessità di impedire l’espansione dell’infiltrazione mafiosa.
  • La prevenzione collaborativa è preclusa quando l’amministrazione accerti, con motivazione adeguata, che il rischio di infiltrazione mafiosa non è occasionale ma caratterizza stabilmente l’impresa e il suo contesto di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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