L.R. Marche 33/2008
Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nelle Marche, la stima, contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili per lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale. Prevede criteri distinti per costi inclusi e aggiuntivi, regole di gara e contabilità, adempimenti di committente, progettista, RUP, direttore lavori e coordinatori, con applicazione limitata ad alcuni lavori privati soggetti a DIA o permesso di costruire.
Costi della sicurezza nei cantieri pubblici regionali
Costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
La legge disciplina, per la Regione Marche, le modalità di stima, contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale. La disciplina si coordina con la normativa statale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro.
Ambito di applicazione
La legge si applica a:
- Regione, enti, aziende e agenzie da essa dipendenti, società partecipate;
- enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico collegati;
- soggetti che realizzano lavori o opere finanziati, in tutto o in parte, da tali soggetti;
- associazioni, unioni e consorzi costituiti dai soggetti sopra indicati.
Sono considerati lavori o opere di interesse regionale quelli realizzati nel territorio regionale, esclusi quelli strumentali a funzioni mantenute allo Stato.
Per i lavori privati soggetti a DIA o permesso di costruire, la legge si applica solo ad alcune disposizioni: articoli 3, 4, 5, 6, 7, articolo 12 commi 2-7, e articolo 13 commi 1 e 3.
Definizioni rilevanti
Il testo definisce, tra gli altri, codice dei contratti, testo unico sicurezza, PSC, POS, PiMUS, RUP, CSP, CSE, committente, direttore dei lavori, imprenditore, esecutore, prezzario regionale e le nozioni di:
- costi della sicurezza inclusa, cioè quelli incorporati nei prezzi unitari delle lavorazioni;
- costi della sicurezza aggiuntiva, cioè quelli ulteriori rispetto ai prezzi unitari e legati a procedure, apprestamenti e attrezzature particolari previsti nel PSC.
Ruolo del committente, del progettista e del RUP
Il committente deve individuare sia i costi della sicurezza inclusa sia quelli aggiuntivi. I primi vanno determinati secondo le regole del prezzario e della contabilità, i secondi dal CSP nell’ambito del PSC.
Il committente stabilisce anche come contabilizzare i costi della sicurezza inclusa, scegliendo tra contabilità separata ordinaria oppure modalità forfettaria previste dalla legge.
Il CSP e il progettista devono cooperare per rendere il progetto coerente con i principi di tutela della sicurezza; il progettista deve considerare i costi e le condizioni di sicurezza nel progetto, nel quadro economico e nel capitolato. Il RUP, prima dell’affidamento, verifica la coerenza degli atti di gara con progetto e PSC.
Costi della sicurezza inclusa
Sono ricompresi, in via esemplificativa, i costi per:
- recinzioni e delimitazioni ordinarie;
- segnaletica di sicurezza;
- viabilità e percorsi pedonali ordinari di cantiere;
- servizi igienici;
- impianti di terra;
- DPI comuni;
- presidi sanitari di base;
- mezzi estinguenti;
- apprestamenti già contemplati nelle voci di prezzario;
- oneri per POS, PiMUS e altri piani/adempimenti analoghi a carico dell’esecutore;
- oneri generali di sicurezza derivanti da sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- oneri discendenti da accordi collettivi nazionali e territoriali, inclusi contributi per organismi paritetici e figure territoriali di rappresentanza.
Questi costi non sono soggetti a ribasso d’asta.
Costi della sicurezza aggiuntiva
I costi della sicurezza aggiuntiva servono a risolvere situazioni di rischio interferente e comprendono, tra l’altro:
- recinzioni e delimitazioni integrative rispetto all’ordinarietà;
- servizi igienico-assistenziali speciali;
- viabilità per cantieri estesi o accessibili da vie esterne;
- impianti contro le scariche atmosferiche, se dovuti;
- dispositivi e impianti specifici per cantieri stradali;
- impianti antincendio provvisori e camera di medicazione;
- sistemi di rilevazione fumi e impianti antincendio previsti nel PSC;
- impianti elettrici speciali, idrici e fognari in aree prive di reti, ventilazione forzata e illuminazione di sicurezza;
- procedure e apprestamenti per eliminare interferenze tra lavorazioni e con l’esterno;
- misure speciali di lavorazione non ordinarie e non già contemplate nel prezzario;
- DPI contro rischi interferenti o specifici;
- indagini specialistiche di cantiere;
- progettazione della sicurezza a carico delle imprese;
- sfasamenti temporali o spaziali tra lavorazioni incompatibili;
- riunioni di coordinamento previste dal PSC.
Anche questi costi non sono soggetti a ribasso.
Stima, quadro economico e contratto
Le stime dei costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva devono essere indicate separatamente nel quadro economico del progetto. Se si usa il prezzario regionale, la sicurezza inclusa si stima con computo metrico applicando i prezzi della sicurezza, mentre la sicurezza aggiuntiva si stima con computo metrico applicando le voci del relativo capitolo del prezzario; se manca la voce, si procede con analisi specifica del prezzo.
Il contratto deve indicare in modo distinto l’importo complessivo dei lavori e l’ammontare dei costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva. La sicurezza aggiuntiva concorre all’importo complessivo dell’affidamento.
Se non è prevista la figura del CSP, il progettista può proporre motivatamente al RUP la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva; il RUP decide con atto motivato.
Clausole sociali e adempimenti contrattuali
Lo schema di contratto deve imporre all’imprenditore:
- l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali, territoriali e degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per tutta la durata del rapporto e fino alla sostituzione degli accordi;
- l’obbligo di osservanza anche per imprenditori non aderenti alle associazioni stipulanti;
- la responsabilità verso il committente per l’osservanza di tali obblighi da parte di subappaltatori e subcontraenti;
- la possibilità di trattenute in caso di inadempimento, con detrazione dal 5% al 20% sugli acconti se i lavori sono in corso, o sospensione del saldo se i lavori sono ultimati;
- il deposito delle somme accantonate fino all’accertamento dell’adempimento;
- la trasmissione periodica del DURC dell’impresa e dei subappaltatori/subcontraenti.
Resta ferma la disciplina statale e contrattuale su trattamento economico, normativo e sicurezza del lavoro.
Verifica della progettazione
Nella verifica della progettazione deve risultare che:
- CSP e progettista abbiano rispettato i rispettivi compiti sulla sicurezza;
- la stima dei costi della sicurezza sia coerente con la legge;
- gli elaborati siano coerenti con le clausole sociali previste.
Adempimenti prima dell’inizio dei lavori
Prima dell’avvio dei lavori o delle opere:
- il direttore dei lavori istituisce un registro del personale giornalmente impiegato in cantiere, a cura e onere di ciascun esecutore;
- il RUP trasmette al direttore dei lavori la documentazione di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta, e i DURC dell’impresa;
- analoghi adempimenti riguardano i subappaltatori o subcontraenti.
Contabilità, liquidazione e pagamento
Il RUP, in occasione dei certificati di pagamento:
- trasmette agli enti previdenziali e assicurativi i dati del registro del personale;
- verifica la contabilità dei costi della sicurezza e applica le detrazioni previste dalla normativa sui lavori pubblici.
Il direttore dei lavori deve contabilizzare i costi della sicurezza inclusa secondo la modalità scelta dal committente. Se è stata scelta la contabilizzazione forfettaria, la sicurezza inclusa viene contabilizzata in proporzione ai lavori eseguiti tramite un indice fisso, salvo varianti in corso d’opera.
La sicurezza aggiuntiva è liquidata con le modalità ordinarie della contabilità lavori, in atti separati, previa approvazione del CSE quando prevista dalla legge; eventuali discostamenti devono essere motivati.
Varianti in corso d’opera
In caso di varianti:
- l’indice della sicurezza inclusa, se la contabilizzazione è forfettaria, viene rideterminato;
- il RUP verifica che le varianti incidenti sulla sicurezza aggiuntiva siano coerenti con la legge e non derivino da errore o omissione progettuale nei casi previsti dal codice;
- il CSE svolge, nella variante, le funzioni analoghe a quelle del CSP nella progettazione originaria.
Rapporto con la normativa statale
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano le norme del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Deprecazione
La legge risulta oggi sostanzialmente superata e poco utile operativamente, anche perché costruita su riferimenti normativi ormai datati e su una disciplina di dettaglio legata a procedure di lavori pubblici del periodo. Restano inoltre presenti abrogazioni parziali di disposizioni finali.
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