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Legge

L.R. Marche 33/2008

Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

Normativa regionaleL.R. Marche 33/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nelle Marche, la stima, contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili per lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale. Prevede criteri distinti per costi inclusi e aggiuntivi, regole di gara e contabilità, adempimenti di committente, progettista, RUP, direttore lavori e coordinatori, con applicazione limitata ad alcuni lavori privati soggetti a DIA o permesso di costruire.

Costi della sicurezza nei cantieri pubblici regionali

Costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

La legge disciplina, per la Regione Marche, le modalità di stima, contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale. La disciplina si coordina con la normativa statale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro.

Ambito di applicazione

La legge si applica a:

  • Regione, enti, aziende e agenzie da essa dipendenti, società partecipate;
  • enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico collegati;
  • soggetti che realizzano lavori o opere finanziati, in tutto o in parte, da tali soggetti;
  • associazioni, unioni e consorzi costituiti dai soggetti sopra indicati.

Sono considerati lavori o opere di interesse regionale quelli realizzati nel territorio regionale, esclusi quelli strumentali a funzioni mantenute allo Stato.

Per i lavori privati soggetti a DIA o permesso di costruire, la legge si applica solo ad alcune disposizioni: articoli 3, 4, 5, 6, 7, articolo 12 commi 2-7, e articolo 13 commi 1 e 3.

Definizioni rilevanti

Il testo definisce, tra gli altri, codice dei contratti, testo unico sicurezza, PSC, POS, PiMUS, RUP, CSP, CSE, committente, direttore dei lavori, imprenditore, esecutore, prezzario regionale e le nozioni di:

  • costi della sicurezza inclusa, cioè quelli incorporati nei prezzi unitari delle lavorazioni;
  • costi della sicurezza aggiuntiva, cioè quelli ulteriori rispetto ai prezzi unitari e legati a procedure, apprestamenti e attrezzature particolari previsti nel PSC.

Ruolo del committente, del progettista e del RUP

Il committente deve individuare sia i costi della sicurezza inclusa sia quelli aggiuntivi. I primi vanno determinati secondo le regole del prezzario e della contabilità, i secondi dal CSP nell’ambito del PSC.

Il committente stabilisce anche come contabilizzare i costi della sicurezza inclusa, scegliendo tra contabilità separata ordinaria oppure modalità forfettaria previste dalla legge.

Il CSP e il progettista devono cooperare per rendere il progetto coerente con i principi di tutela della sicurezza; il progettista deve considerare i costi e le condizioni di sicurezza nel progetto, nel quadro economico e nel capitolato. Il RUP, prima dell’affidamento, verifica la coerenza degli atti di gara con progetto e PSC.

Costi della sicurezza inclusa

Sono ricompresi, in via esemplificativa, i costi per:

  • recinzioni e delimitazioni ordinarie;
  • segnaletica di sicurezza;
  • viabilità e percorsi pedonali ordinari di cantiere;
  • servizi igienici;
  • impianti di terra;
  • DPI comuni;
  • presidi sanitari di base;
  • mezzi estinguenti;
  • apprestamenti già contemplati nelle voci di prezzario;
  • oneri per POS, PiMUS e altri piani/adempimenti analoghi a carico dell’esecutore;
  • oneri generali di sicurezza derivanti da sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
  • oneri discendenti da accordi collettivi nazionali e territoriali, inclusi contributi per organismi paritetici e figure territoriali di rappresentanza.

Questi costi non sono soggetti a ribasso d’asta.

Costi della sicurezza aggiuntiva

I costi della sicurezza aggiuntiva servono a risolvere situazioni di rischio interferente e comprendono, tra l’altro:

  • recinzioni e delimitazioni integrative rispetto all’ordinarietà;
  • servizi igienico-assistenziali speciali;
  • viabilità per cantieri estesi o accessibili da vie esterne;
  • impianti contro le scariche atmosferiche, se dovuti;
  • dispositivi e impianti specifici per cantieri stradali;
  • impianti antincendio provvisori e camera di medicazione;
  • sistemi di rilevazione fumi e impianti antincendio previsti nel PSC;
  • impianti elettrici speciali, idrici e fognari in aree prive di reti, ventilazione forzata e illuminazione di sicurezza;
  • procedure e apprestamenti per eliminare interferenze tra lavorazioni e con l’esterno;
  • misure speciali di lavorazione non ordinarie e non già contemplate nel prezzario;
  • DPI contro rischi interferenti o specifici;
  • indagini specialistiche di cantiere;
  • progettazione della sicurezza a carico delle imprese;
  • sfasamenti temporali o spaziali tra lavorazioni incompatibili;
  • riunioni di coordinamento previste dal PSC.

Anche questi costi non sono soggetti a ribasso.

Stima, quadro economico e contratto

Le stime dei costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva devono essere indicate separatamente nel quadro economico del progetto. Se si usa il prezzario regionale, la sicurezza inclusa si stima con computo metrico applicando i prezzi della sicurezza, mentre la sicurezza aggiuntiva si stima con computo metrico applicando le voci del relativo capitolo del prezzario; se manca la voce, si procede con analisi specifica del prezzo.

Il contratto deve indicare in modo distinto l’importo complessivo dei lavori e l’ammontare dei costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva. La sicurezza aggiuntiva concorre all’importo complessivo dell’affidamento.

Se non è prevista la figura del CSP, il progettista può proporre motivatamente al RUP la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva; il RUP decide con atto motivato.

Clausole sociali e adempimenti contrattuali

Lo schema di contratto deve imporre all’imprenditore:

  • l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali, territoriali e degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per tutta la durata del rapporto e fino alla sostituzione degli accordi;
  • l’obbligo di osservanza anche per imprenditori non aderenti alle associazioni stipulanti;
  • la responsabilità verso il committente per l’osservanza di tali obblighi da parte di subappaltatori e subcontraenti;
  • la possibilità di trattenute in caso di inadempimento, con detrazione dal 5% al 20% sugli acconti se i lavori sono in corso, o sospensione del saldo se i lavori sono ultimati;
  • il deposito delle somme accantonate fino all’accertamento dell’adempimento;
  • la trasmissione periodica del DURC dell’impresa e dei subappaltatori/subcontraenti.

Resta ferma la disciplina statale e contrattuale su trattamento economico, normativo e sicurezza del lavoro.

Verifica della progettazione

Nella verifica della progettazione deve risultare che:

  • CSP e progettista abbiano rispettato i rispettivi compiti sulla sicurezza;
  • la stima dei costi della sicurezza sia coerente con la legge;
  • gli elaborati siano coerenti con le clausole sociali previste.

Adempimenti prima dell’inizio dei lavori

Prima dell’avvio dei lavori o delle opere:

  • il direttore dei lavori istituisce un registro del personale giornalmente impiegato in cantiere, a cura e onere di ciascun esecutore;
  • il RUP trasmette al direttore dei lavori la documentazione di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta, e i DURC dell’impresa;
  • analoghi adempimenti riguardano i subappaltatori o subcontraenti.

Contabilità, liquidazione e pagamento

Il RUP, in occasione dei certificati di pagamento:

  • trasmette agli enti previdenziali e assicurativi i dati del registro del personale;
  • verifica la contabilità dei costi della sicurezza e applica le detrazioni previste dalla normativa sui lavori pubblici.

Il direttore dei lavori deve contabilizzare i costi della sicurezza inclusa secondo la modalità scelta dal committente. Se è stata scelta la contabilizzazione forfettaria, la sicurezza inclusa viene contabilizzata in proporzione ai lavori eseguiti tramite un indice fisso, salvo varianti in corso d’opera.

La sicurezza aggiuntiva è liquidata con le modalità ordinarie della contabilità lavori, in atti separati, previa approvazione del CSE quando prevista dalla legge; eventuali discostamenti devono essere motivati.

Varianti in corso d’opera

In caso di varianti:

  • l’indice della sicurezza inclusa, se la contabilizzazione è forfettaria, viene rideterminato;
  • il RUP verifica che le varianti incidenti sulla sicurezza aggiuntiva siano coerenti con la legge e non derivino da errore o omissione progettuale nei casi previsti dal codice;
  • il CSE svolge, nella variante, le funzioni analoghe a quelle del CSP nella progettazione originaria.

Rapporto con la normativa statale

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano le norme del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Deprecazione

La legge risulta oggi sostanzialmente superata e poco utile operativamente, anche perché costruita su riferimenti normativi ormai datati e su una disciplina di dettaglio legata a procedure di lavori pubblici del periodo. Restano inoltre presenti abrogazioni parziali di disposizioni finali.

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