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Legge

L.R. Marche 31/2008

Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari

Normativa regionaleL.R. Marche 31/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce nelle Marche il ruolo educativo e sociale degli oratori e di enti religiosi similari, prevedendo protocolli d’intesa regionali, contributi per progetti e la possibile concessione in comodato di beni mobili e immobili. Alcune disposizioni sono state abrogate; la norma è del 2008 e ha effetti tuttora solo per gli strumenti e i rapporti ancora attivabili in base ai protocolli vigenti.

Valorizzazione degli oratori e degli enti religiosi con attività similari

Valorizzazione della funzione sociale ed educativa degli oratori

La legge regionale delle Marche riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari. L’intervento si colloca nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e mira in particolare al sostegno dell’area giovanile.

Ambito soggettivo e finalità

Sono considerati destinatari della disciplina:

  • la parrocchia e gli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
  • le associazioni nazionali cattoliche degli oratori;
  • gli enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Le attività considerate sono quelle svolte in stretto rapporto con le famiglie e finalizzate a promuovere integrazione, interculturalità, sviluppo e crescita armonica di ragazzi, adolescenti e giovani, nonché a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Ruolo delle parrocchie e dei soggetti religiosi

La Regione riconosce tali soggetti come promotori di programmi, azioni e interventi rivolti alla crescita armonica degli adolescenti e dei giovani. La finalità specifica è anche quella di prevenire e contrastare emarginazione sociale, disagio e devianza in ambito minorile e giovanile.

Protocolli d’intesa con la Regione

Per attuare la legge, la Regione sottoscrive protocolli d’intesa con:

  • la Regione ecclesiastica Marche, per gli enti ecclesiastici cattolici e le associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche;
  • i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con intesa statale che svolgono attività nel territorio regionale.

I protocolli costituiscono la base per gli interventi e per la successiva assegnazione di risorse ai soggetti aderenti.

Contributi e tipologie di interventi finanziabili

In attuazione dei protocolli, la Regione assegna finanziamenti ai soggetti sottoscrittori, affinché questi possano concedere contributi ai soggetti indicati dalla legge sulla base di specifici progetti.

I progetti possono riguardare:

  • formazione degli operatori;
  • ricerca e sperimentazione di attività e metodologie di intervento, soprattutto innovative;
  • percorsi di integrazione e recupero per soggetti a rischio di emarginazione sociale, devianza minorile o giovanile e disabilità;
  • funzionamento degli enti destinatari.

Criteri di concessione e rendicontazione

La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di politiche giovanili ed educative, definisce i criteri per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione. Tali criteri devono tenere conto:

  • delle indicazioni del Piano sociale regionale;
  • della pianificazione degli ambiti territoriali sociali;
  • dei contenuti dei protocolli d’intesa.

Utilizzo di beni mobili e immobili

Per realizzare le finalità della legge, la Regione, gli enti locali, le Comunità montane e le Aziende sanitarie delle Marche possono concedere in comodato beni mobili e immobili ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d’intesa. La concessione deve avvenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e senza oneri a carico della finanza pubblica.

Disposizioni non più vigenti

Risultano abrogati:

  • l’articolo 6;
  • l’articolo 7, che conteneva la norma transitoria e finale.

Pertanto il testo attualmente utile è sostanzialmente quello relativo ai principi, ai protocolli d’intesa, ai contributi e al comodato di beni.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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