L.R. Marche 32/2008
Interventi contro la violenza sulle donne
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Regione Marche prevenzione, protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere, con centri antiviolenza, case di accoglienza, formazione, informazione e contributi regionali. Prevede un forum permanente, un rapporto annuale al Consiglio e interventi sanitari e lavorativi. Parte delle disposizioni finanziarie è aggiornata, ma l’impianto resta attuale.
Interventi regionali contro la violenza sulle donne
Interventi contro la violenza sulle donne nelle Marche
La legge regionale Marche n. 32/2008 definisce un sistema di prevenzione, protezione e sostegno contro la violenza di genere, rivolto alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori. La disciplina opera nel territorio regionale e affida alla Regione, agli enti locali e ai soggetti del welfare e della sanità compiti coordinati di intervento.
Finalità e nozione di violenza di genere
La Regione riconosce ogni forma di violenza contro le donne come violenza di genere e come violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. La violenza di genere comprende la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica esercitata da un uomo su una donna in ambito familiare o lavorativo.
La legge prevede sostegno alle vittime e ai loro figli minori per favorire il recupero dell’autonomia e della libertà personale, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
Funzioni della Regione e coordinamento degli interventi
La Regione promuove iniziative di prevenzione, sensibilizzazione pubblica e diffusione della cultura della legalità e del rispetto tra i sessi. Garantisce sostegno alle donne che subiscono violenza, minaccia o molestie, nonché accoglienza, protezione, solidarietà, soccorso e assistenza alle vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, indipendentemente dalla cittadinanza.
Sono inoltre promosse e sostenute le attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, la formazione specifica degli operatori e l’emersione del fenomeno tramite la pubblicazione dei dati raccolti dall’osservatorio delle politiche sociali. La Regione coordina le iniziative anche mediante protocolli di intesa e protocolli operativi tra enti pubblici, scuole, forze dell’ordine, associazioni, volontariato e associazioni di categoria, per costruire un sistema di intervento articolato ed equilibrato sul territorio.
Rapporto annuale sul fenomeno della violenza
La Giunta regionale deve trasmettere all’Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto sul fenomeno della violenza contro le donne nelle Marche, sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti. L’Assemblea è convocata in apposita seduta nel mese di novembre per l’esame del rapporto; possono essere invitati rappresentanti delle associazioni femminili più rappresentative a livello regionale, senza diritto di voto.
Forum permanente contro molestie e violenza di genere
È istituito presso la Regione Marche un Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, come sede di dialogo e confronto tra istituzioni e società civile. Il Forum esprime pareri sugli atti attuativi relativi agli indirizzi e ai contributi regionali e può formulare ulteriori pareri e proposte alla Giunta. La Giunta stabilisce criteri e modalità di composizione e funzionamento, garantendo almeno il 50% di rappresentanti di associazioni e cooperative sociali con esperienza specifica nel contrasto alla violenza di genere.
Prevenzione, scuola e ambito sanitario
La Regione sostiene, in collaborazione con Comuni, Province, Azienda sanitaria unica regionale, Aziende ospedaliere, direzioni scolastiche provinciali e altri soggetti pubblici e centri antiviolenza, progetti di prevenzione contro la violenza di genere. Sono previsti in particolare:
- formazione degli insegnanti per individuare precocemente casi di violenza domestica;
- formazione specifica per categorie di operatori;
- progetti educativi nelle scuole sul rispetto della differenza, la parità tra uomini e donne, la prevenzione e la risoluzione non violenta dei conflitti.
In ambito sanitario la Regione definisce protocolli operativi per il soccorso delle vittime nel SSR e promuove nei pronto soccorso centri specifici di soccorso per vittime di violenza domestica, sentito il Forum. Promuove inoltre interventi e programmi per favorire, tramite percorsi terapeutici mirati, l’adozione di comportamenti non violenti da parte degli autori di violenza domestica.
Informazione e sensibilizzazione pubblica
La Regione promuove campagne informative sull’attuazione della legge, anche tramite un portale dedicato o l’utilizzo di portali esistenti. Il CORECOM può formulare proposte ai concessionari del servizio pubblico e ai privati per programmazioni radiofoniche e televisive volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della legge.
Centri antiviolenza e loro funzioni
La Regione riconosce il ruolo degli operatori socio-sanitari e dei centri antiviolenza presenti sul territorio e promuove nuovi centri avvalendosi di associazioni di volontariato, ONLUS e cooperative sociali con specifica finalità di contrasto alla violenza e con strutture e personale adeguati. Gli enti locali devono assicurare almeno un centro antiviolenza per ogni territorio provinciale.
I centri possono essere promossi da enti locali singoli o associati, anche in convenzione, concerto, intesa o forma consorziata con i soggetti del settore. Gli enti locali devono garantire strutture adeguate, contribuire alla copertura delle spese di gestione e funzionalità operativa in misura compresa tra il 10% e il 30% secondo le determinazioni della Giunta in base alle risorse disponibili, e assicurare campagne informative periodiche.
I centri svolgono colloqui preliminari e informativi, assistenza legale, affiancamento nell’accesso ai servizi pubblici e privati, sostegno a percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, e iniziative culturali e sociali di prevenzione e denuncia. Devono mantenere rapporti costanti con enti locali, strutture socio-sanitarie, forze di prevenzione e repressione dei reati e istituzioni scolastiche. Le prestazioni sono gratuite, i numeri telefonici devono avere caratteristiche di pubblica utilità e le strutture devono garantire anonimato e segretezza.
Case di accoglienza
Le case di accoglienza offrono ospitalità temporanea alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori. Gli enti locali devono inoltre, nei limiti della propria disponibilità abitativa, destinare alloggi all’ospitalità temporanea delle vittime. Nelle case di accoglienza devono di norma essere assicurate consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro.
Inserimento lavorativo e formazione
La Regione promuove, nell’ambito della programmazione regionale, interventi per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, anche tramite l’informazione e consulenza dei centri per l’impiego. Inoltre, con Province e nell’ambito della formazione professionale, promuove iniziative e moduli formativi per gli operatori che intervengono sul fenomeno.
Programmazione, indirizzi attuativi e contributi
Il Piano sociale e il Piano socio-sanitario individuano gli indirizzi attuativi della legge, coordinandoli con la restante programmazione regionale nei settori dell’inserimento lavorativo e della formazione.
La Regione concede contributi ai soggetti che gestiscono centri antiviolenza e case di accoglienza. I criteri e le modalità sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e del Forum, tenendo conto del Piano sociale regionale. Almeno l’80% delle risorse di cui all’articolo 14 era destinato a centri antiviolenza e case di accoglienza; la restante quota finanzia prevenzione, informazione, iniziative regionali innovative di superamento del disagio ed emarginazione e il monitoraggio degli episodi di violenza tramite raccolta e analisi dei dati.
I finanziamenti previsti dalla legge sono cumulabili con altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, salvo diversa previsione delle altre norme.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
In sede di prima applicazione, i contributi erano erogati sulla base di un avviso della Giunta regionale da approvare entro il 31 dicembre 2008 e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Gli indirizzi attuativi dovevano essere approvati entro sessanta giorni dall’approvazione della legge.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in quanto dichiarata urgente. L’articolo 14, relativo alla copertura finanziaria, risulta abrogato.
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