L.R. Marche 35/2008
Riordino del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina il Consorzio industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino, ne definisce i partecipanti e la nuova composizione degli organi, con regole transitorie per l’adeguamento statutario e la ricostituzione. Abroga la legge regionale n. 7/1984 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Riordino del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino
Riordino del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino
La legge regionale delle Marche riordina il Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino, che assume la denominazione di Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale marchigiano e i soggetti espressamente indicati dalla norma.
Soggetti partecipanti e adesioni
Fanno parte del Consorzio:
- la Provincia di Ascoli Piceno;
- i Comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta.
L’adesione di soggetti diversi da quelli elencati e il loro eventuale recesso sono rimessi allo statuto del Consorzio.
Assetto degli organi consortili
La legge ridisegna la composizione degli organi in funzione della razionalizzazione e della riduzione dei costi, nonché per assicurare efficienza ed efficacia dell’attività consortile.
Il Consiglio generale è formato dai rappresentanti degli enti consorziati secondo criteri legati alla popolazione dei Comuni:
- un rappresentante per ogni Comune fino a 10.000 abitanti;
- due rappresentanti per ogni Comune fino a 20.000 abitanti, di cui uno riservato alla minoranza;
- tre rappresentanti per ogni Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per la Provincia interessata, di cui uno riservato alla minoranza.
Il Comitato direttivo è composto da cinque membri, compresi il presidente e il vicepresidente.
Regime transitorio e adeguamento statutario
Il Consiglio generale deve adottare le modifiche statutarie coerenti con la nuova disciplina entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore sono prorogati fino all’adozione delle modifiche statutarie.
L’atto di modifica dello statuto deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro dieci giorni dall’adozione; la Giunta lo approva entro i trenta giorni successivi.
Se tale termine decorre inutilmente, la Giunta regionale:
- nomina un Commissario per la redazione delle modifiche statutarie;
- scioglie gli organi del Consorzio.
Il Commissario deve adottare le modifiche statutarie entro novanta giorni dalla nomina e trasmetterle alla Giunta regionale per l’approvazione.
Il Consorzio è ricostituito sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro novanta giorni dall’approvazione regionale delle modifiche.
Rinvio alla disciplina generale
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della l.r. 19 novembre 1996, n. 48, recante l’ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale.
Abrogazione ed entrata in vigore
È abrogata la legge regionale 7 marzo 1984, n. 7.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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