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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19477/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di intimazione per oltre 525.000 euro riferiti a cartelle e avvisi di accertamento. In relazione a tale atto presentava istanza di rateizzazione ex art. 19 d.P.R. 602/1973, confidando anche nelle indicazioni contenute nell’avviso stesso, che richiamavano la possibilità di un piano straordinario fino a 120 rate mensili in caso di grave e comprovata difficoltà economica. L’agente della riscossione rigettava però l’istanza, prima con preavviso di rigetto e poi con provvedimento definitivo, sul presupposto che non fosse stata prodotta la certificazione ISEE, ritenuta documentazione necessaria per valutare il diritto alla dilazione. Il contribuente impugnava il diniego, ma sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermavano il rigetto, condannandolo anche alle spese di lite. In Cassazione il ricorso è stato articolato in due motivi solo apparentemente distinti: in sostanza si censurava la liquidazione delle spese processuali, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per avere i giudici di merito liquidato euro 10.000 per ciascun grado senza corretta determinazione del valore della causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, pur avendo indicato che l’avviso impugnato riguardava oltre 520.000 euro, non aveva spiegato perché il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi professionali e delle spese, non dovesse essere parametrato all’importo portato dall’avviso di intimazione. In assenza di specifiche ragioni per contestare tale valore, la liquidazione delle spese in entrambi i gradi è stata considerata congrua rispetto alla somma pretesa. Non essendovi attività difensiva dell’intimato in Cassazione, nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 602/1973

    istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

    norma richiamata dal contribuente come base per chiedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la liquidazione delle spese di lite operata dai giudici di merito

  • D.M. 55/2014

    richiamato, come modificato dal D.M. 147/2022, quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • D.M. 147/2022

    richiamato quale modifica del D.M. 55/2014 sul compenso professionale

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso la condanna in favore della controparte, poiché l’agente della riscossione non aveva svolto attività difensiva in Cassazione

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Chi contesta in cassazione la liquidazione delle spese processuali deve dedurre in modo specifico le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe erroneamente determinato il valore della causa o applicato i parametri tariffari; una censura generica è inammissibile.
  • Quando l’atto impugnato ha contenuto patrimoniale determinato, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese può essere ancorato all’importo preteso nell’atto, salvo specifiche contestazioni idonee a dimostrare un diverso criterio di calcolo.
  • L’inammissibilità del ricorso può discendere anche dalla mancata correlazione tra la doglianza formulata e il concreto percorso argomentativo delle decisioni di merito.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a regolazione delle spese in favore di tale parte.
  • La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. opera come conseguenza accessoria della declaratoria di inammissibilità quando ne ricorrano i presupposti processuali previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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