Sentenza n. 13887/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) del verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 5 luglio 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 48 e della relativa Scheda di valutazione dei titoli del ricorrente del 16 dicembre 2024, che ha attribuito un punteggio complessivo di 17,251; 4) del verbale di riesame della Commissione Esaminatrice n. 96 del 27 marzo 2025 relativo all’istanza di revisione del punteggio presentata dal ricorrente in data 12 marzo 2025; 5) del decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) per quanto occorrer possa dell’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, recante Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 8) del decreto di assegnazione sedi del 20° Corso Allievo Vice Ispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2025: - del verbale n. 105 del 24 settembre 2025 — trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del successivo 29 settembre— della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con il quale è stata confermata la valutazione precedentemente attribuita al ricorrente, negando nuovamente il riconoscimento degli incarichi di Responsabile Settore M.P.S. del Commissariato P.S. Nola e Responsabile Settore Ufficio Reperti del Commissariato P.S. Nola, nonostante tali incarichi fossero regolarmente conferiti e annotati nel foglio matricolare; - del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del 27 ottobre 2025, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 27 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione dei titoli, graduatorie e atti conseguenti del concorso interno per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non è stato attribuito punteggio per incarichi di responsabile di settore e ufficio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, la scheda e i verbali di valutazione e riesame, le graduatorie e gli atti conseguenti, deducendo che la Commissione non aveva attribuito alcun punteggio per gli incarichi di Responsabile del settore Misure di Prevenzione e di Sicurezza e di Responsabile dell'Ufficio Reperti presso il Commissariato P.S. di Nola, ricoperti dal 27 ottobre 2023. Ha denunciato la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 6, del bando e dei criteri predeterminati dalla Commissione, che ricomprendevano gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Il Ministero ha sostenuto che gli incarichi non fossero valutabili alla luce della circolare interna sugli incarichi annotabili nello stato matricolare, secondo cui rileverebbero solo quelli eccedenti le normali mansioni d'ufficio o caratterizzati da particolari responsabilità, autonomia o aggravio di lavoro.
La decisione
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto che il bando e il verbale della Commissione avessero predeterminato in modo chiaro la valutabilità degli incarichi di responsabile di settore e di altre articolazioni organizzative, senza subordinare il riconoscimento del punteggio a ulteriori condizioni relative all'autonomia, all'aggravio di lavoro o alla particolare responsabilità. La lex specialis vincolava quindi l'amministrazione, che non poteva introdurre in sede applicativa criteri più restrittivi desunti da una circolare interna o da considerazioni generali sulle mansioni d'ufficio. Un'eventuale esclusione sarebbe stata ammissibile solo in ipotesi limite di incarico meramente apparente e avrebbe comunque richiesto una motivazione adeguata, non fornita nel caso concreto. È stata ritenuta illegittima la mancata valutazione dell'incarico di Responsabile del settore Misure di Prevenzione e di Sicurezza, per il quale dovevano essere attribuiti 1,2 punti. Non è stato riconosciuto un ulteriore punteggio per l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Reperti, poiché gli incarichi erano stati conferiti contestualmente e cumulativamente e la stessa prospettazione del ricorrente ne imponeva una valutazione unica. Il TAR ha annullato gli atti impugnati in parte qua e ha ordinato al Ministero di rivalutare i titoli attribuendo il punteggio aggiuntivo di 1,2 punti e di rettificare la graduatoria. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono, nei concorsi pubblici, la predeterminazione rigorosa dei criteri di valutazione.
artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Le disposizioni fondano l'obbligo di predeterminare e verbalizzare preventivamente i criteri di valutazione delle prove e dei titoli.
art. 5, comma 1, lett. a), punto 6, del bando di concorso
responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra
La clausola individuava gli incarichi valutabili e imponeva l'attribuzione del punteggio agli incarichi riconducibili alle tipologie indicate.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982
La valorizzazione degli incarichi organizzativi è coerente con la funzione di ispettore, comprendente compiti di direzione di uffici o unità operative e le connesse responsabilità.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e obbligo di motivazione; la decisione ha ravvisato l'insufficienza della motivazione dell'esclusione del titolo.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati e verbalizzati prima dell'applicazione concreta, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento e quale autolimitazione della discrezionalità tecnica della Commissione.
- La lex specialis di una procedura concorsuale vincola rigidamente l'amministrazione, che non può disapplicarla né introdurre, in sede applicativa, condizioni più restrittive non previste dal bando o dai criteri previamente stabiliti.
- Quando il bando individua gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell'articolazione organizzativa e alla posizione di responsabile, la Commissione deve verificare la riconducibilità concreta dell'incarico alle tipologie indicate senza subordinare il punteggio a requisiti ulteriori, quali particolare autonomia, aggravio di lavoro o eccedenza dalle normali mansioni d'ufficio.
- L'esclusione di un incarico formalmente riconducibile alle categorie previste dal bando è ammissibile soltanto in ipotesi limite di incarico meramente apparente o concretamente estraneo alla categoria, e deve essere sorretta da un'adeguata motivazione riferita alle caratteristiche dello specifico incarico.
- Una circolare interna sugli incarichi annotabili nello stato matricolare non può essere utilizzata per restringere, in sede di valutazione, il perimetro degli incarichi espressamente individuati come valutabili dalla lex specialis del concorso.
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