Sentenza n. 727/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot. n. 3667/U del 31.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Macerata Campania con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico che assegnava al minore 22 ore settimanali di sostegno su 40 ore di frequenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituto scolastico attestava l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti connessi, l'accertamento del diritto del minore al sostegno per l'intero orario di frequenza e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 40 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituto di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha poi riferito che la medesima pretesa era stata fatta valere anche in un autonomo giudizio contro il PEI del 17 novembre 2025, che confermava l'assegnazione di 22 ore, e che tale successivo ricorso era stato accolto con sentenza n. 57/2026. In conseguenza di tale pronuncia, il servizio di sostegno era stato assegnato per l'intero orario settimanale di frequenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio la pretesa sostanziale del ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza, a seguito della sentenza n. 57/2026 resa nell'autonomo giudizio avente a oggetto il successivo PEI e il medesimo bene della vita. Le spese sono state compensate: la soddisfazione della pretesa e la liquidazione delle spese erano già avvenute nel giudizio successivo, proposto autonomamente anziché mediante motivi aggiunti, sicché una nuova condanna avrebbe determinato un'indebita duplicazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto per la diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia integralmente soddisfatta, anche per effetto di una vicenda definita in un distinto giudizio avente a oggetto il medesimo bene della vita.
- Quando la medesima pretesa sostanziale sia stata soddisfatta e le spese siano già state liquidate in un autonomo giudizio successivamente instaurato, la compensazione delle spese nel giudizio anteriormente pendente evita una duplicazione della regolazione economica.
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