Sentenza n. 5718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00298/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca dell'autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie per la ristrutturazione dell'ex casa cantoniera, motivata dall'integrale demolizione dell'immobile e dall'esecuzione di opere difformi da quelle autorizzate
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato la revoca dell'autorizzazione rilasciata da RFI il 13 giugno 2022 ai sensi della disciplina sulle distanze ferroviarie. In primo grado e in appello ha sostenuto: che non vi fosse stata una demolizione totale, ma una ristrutturazione con interventi di consolidamento resi necessari dalle condizioni statiche dell'edificio; che il manufatto fosse rimasto invariato negli ingombri planimetrici e volumetrici; che le eventuali varianti strutturali fossero di competenza tecnico-amministrativa della Regione ai sensi degli artt. 93 ss. d.P.R. n. 380/2001; che gli interventi fossero coerenti con l'obbligo contrattuale di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile; e che la sentenza di primo grado avesse omesso o eluso l'esame della censura relativa al contratto di compravendita. RFI ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per acquiescenza e carenza di interesse, per mancata impugnazione della diffida al prosieguo dei lavori, l'insindacabilità della discrezionalità tecnica e il difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione sulla questione contrattuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza, rilevando che le trattative transattive non integravano un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, poiché l'appello era infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: la documentazione fotografica e gli atti acquisiti dimostravano che l'edificio era stato integralmente demolito, salvo una parete residua, mentre l'autorizzazione consentiva soltanto una demolizione parziale e una ricostruzione secondo opere specificamente individuate. L'integrale demolizione, eseguita senza una nuova comunicazione o autorizzazione, costituiva quindi violazione del titolo rilasciato da RFI e giustificava la revoca. Sono state ritenute irrilevanti sia la necessità di mettere in sicurezza il fabbricato sia la conservazione degli originari ingombri planimetrici e volumetrici, una volta accertata la difformità dell'intervento rispetto a quello autorizzato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre la censura di primo grado relativa al contratto di compravendita senza formulare specifiche critiche contro la statuizione con cui il TAR l'aveva respinta. L'appello è stato definitivamente respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese di lite, liquidate in euro 6.000 oltre accessori in favore di RFI.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. n. 753/1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
La disposizione tutela la fascia di rispetto ferroviario e rileva anche per gli interventi di ricostruzione o trasformazione dell'immobile; l'autorizzazione in deroga non consente opere diverse da quelle specificamente assentite.
art. 60 d.P.R. n. 753/1980
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. ... riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
La riduzione delle distanze ferroviarie costituisce una deroga autorizzatoria subordinata alla valutazione dell'autorità competente e non legittima interventi eseguiti in difformità dal contenuto dell'autorizzazione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.
La pendenza di trattative transattive, contestate dalla controparte e prive di concrete prospettive condivise, non costituisce di per sé un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio dell'udienza.
art. 91 c.p.a.
L'appello è un mezzo di impugnazione delle sentenze che consente di dedurre l'erroneità della decisione di primo grado sotto profili di rito o di merito, ma deve comunque essere diretto contro la sentenza.
art. 101 c.p.a.
L'appellante deve formulare specifiche censure contro la sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente quando il giudice abbia già esaminato e respinto tali motivi.
artt. 93 ss. d.P.R. n. 380/2001
La dedotta competenza regionale in materia di varianti strutturali non incide, secondo la decisione, sul potere di RFI di verificare il rispetto dell'autorizzazione rilasciata in deroga alla fascia di rispetto ferroviario.
Massime di principio
- L'autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie abilita esclusivamente le opere specificamente descritte nel titolo e negli elaborati allegati; l'integrale demolizione e ricostruzione di un manufatto, quando il titolo consentiva soltanto una demolizione parziale e opere determinate, costituisce difformità rilevante e legittima la revoca dell'autorizzazione.
- L'accertamento della difformità dell'intervento rispetto al titolo autorizzatorio rende irrilevanti, ai fini della legittimità della revoca, sia la conservazione degli originari ingombri planimetrici e volumetrici sia l'asserita necessità tecnica o statica delle opere eseguite senza una nuova autorizzazione.
- Il potere dell'autorità preposta alla tutela della fascia di rispetto ferroviario comprende la verifica della conformità delle opere realizzate all'autorizzazione rilasciata in deroga; tale potere non è escluso dalla competenza di altra amministrazione sulle valutazioni strutturali o edilizie dell'intervento.
- L'appello, pur essendo impugnazione a critica libera, deve contenere specifiche censure contro le statuizioni della sentenza di primo grado. La mera riproposizione dei motivi già dedotti e respinti determina l'inammissibilità del relativo motivo d'appello.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale; la sola prospettazione di trattative transattive, soprattutto se non condivise dalla controparte, non è sufficiente.
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